DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 492
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma, quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista, la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 2 ottobre 1959, e relative tabelle, per i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione del cappello, del feltro e del cappello di pelo, del feltro e del cappello di lana, del pelo per cappello, stipulato tra la Federazione italiana Industriali del Cappello, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Abbigliamento, il Sindacato italiano Lavoranti Cappellai e Affini, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione Unitaria italiana Lavoratori dell'Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Liberi, l'Unione italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra la Federazione italiana Industriali del Cappello, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana), e la Federazione Nazionale Lavoratori dell'Abbigliamento, con l'intervento della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 184 in data 15 luglio 1961, del contratto collettivo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e in previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale 2 ottobre 1959, relativo ai lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione del cappello, del feltro e del cappello di pelo, del feltro e del cappello di lana, del pelo per cappello, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione del cappello, del feltro e del cappello di pelo, del feltro e del cappello di lana, del pelo per cappello.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 57. - VILLA
Contratto Collettivo
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 2 OTTOBRE 1959 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE IMPRESE ESERCENTI LA LAVORAZIONE DEL CAPPELLO, FELTRO E CAPPELLO DI PELO, FELTRO E CAPPELLO DI LANA, PELO PER CAPPELLO. Parte di provvedimento in formato grafico
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