DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 493

Type DPR
Publication 1962-01-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista, la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 14 maggio 1960, e relative tabelle, per i lavoratori dipendenti dalle aziende fabbricanti maglierie e calzetterie, stipulato tra l'Associazione italiana Produttori Maglierie e Calzetterie, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione Unitaria italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana, Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza dell'Unione italiana Lavoratori; e, in pari data, tra l'Associazione italiana Produttori Maglierie e Calzetterie e la Federazione Nazionale Lavoratori Abbigliamento - -C.I.S.N.A.L. -;

Visti il regolamento del lavoro a domicilio, l'accordo sulla commissione tecnica e paritetica per le controversie relative all'assegnazione in categoria o grado degli impiegati, alla attribuzione della qualifica impiegatizia ed alla attribuzione della qualifica di appartenente alle categorie speciali o intermedie, l'accordo per le categorie speciali ed intermedie, richiamati dal predetto contratto collettivo nazionale ed allo stesso allegati;

Visto l'accordo collettivo nazionale 14 maggio 1960, per la parita' retributiva tra lavoratori e lavoratrici dipendenti dalle aziende fabbricanti maglierie e calzetterie, stipulato tra l'Associazione italiana Produttori Maglierie e Calzetterie e la Federazione italiana Lavoratori Abbigliamento, la Federazione Unitaria italiana Lavoratori Abbigliamento, la Unione italiana Lavoratori Abbigliamento, la Federazione Nazionale Lavoratori Abbigliamento - C.I.S.N.A.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 191 in data 11 agosto 1961, del contratto e dell'accordo collettivi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati il contratto collettivo nazionale 14 maggio 1960, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende fabbricanti maglierie e calzetterie, e l'accordo collettivo nazionale in pari data, relativo alla parita' retributiva tra lavoratori e lavoratrici dipendenti dalle aziende fabbricanti maglierie e calzetterie, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, nonche' alle clausole del regolamento del lavoro a domicilio, dell'accordo sulla commissione tecnica e paritetica per le controversie relative all'assegnazione in categoria o grado degli impiegati, alla attribuzione della qualifica impiegatizia ed alla attribuzione della qualifica di appartenente alle categorie speciali o intermedie, e dell'accordo relativo alle categorie speciali ed intermedie, richiamate dal predetto contratto collettivo nazionale ed allo stesso allegate. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese fabbricanti maglierie e calzetterie.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 59. - VILLA

Allegato

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 14 MAGGIO 1960 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE FABBRICANTI MAGLIERIE E CALZETTERIE. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 14 MAGGIO 1960 PER LA PARITA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI E LAVORATRICI DIPENDENTI DALLE AZIENDE FABBRICANTI MAGLIERIE E CALZETTERIE. Parte di provvedimento in formato grafico

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