DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 505
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 1 agosto 1955; per gli impiegati e i commessi dipendenti dalle aziende di credito;
Visto il contratto collettivo nazionale 1 agosto 1955, per il personale ausiliario dipendente dalle aziende di credito;
Visto l'accordo collettivo integrativo interaziendale 25 novembre 1955, e relativi allegati, sul trattamento di previdenza per gli impiegati, i commessi, il personale ausiliario, dipendenti dalle aziende di credito (fascia 1964), stipulato tra l'Associazione Sindacale fra le Aziende del Credito e la Federazione Autonoma Bancari italiani, la Federazione italiana Bancari, la Federazione italiana Dipendenti Aziende di Credito, la Federazione italiana Lavoratori Credito, Esattorie, Assicurazioni, l'Unione italiana Bancari;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numero 210 in data 13 novembre 1961 dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato l'accordo collettivo integrativo interaziendale 25 novembre 1955, relativo al trattamento di previdenza per gli impiegati, i commessi, il personale ausiliario, dipendenti dalle aziende di credito, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati, i commessi, del personale ausiliario dipendenti dalle aziende di credito indicate nell'accordo collettivo di cui al primo comma.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 77. - VILLA
Accordo Collettivo
ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO INTERAZIENDALE 25 NOVEMBRE 1955 SUL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI, I COMMESSI E IL PERSONALE AUSILIARIO DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI CREDITO (FASCIA 1964). Parte di provvedimento in formato grafico
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