IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche Alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo nazionale di scala mobile 24 settembre 1952, per i salari agricoli;
Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi;
Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960, per i salariati fissi dell'agricoltura;
Visti, per la provincia di Firenze:
- l'accordo collettivo 25 febbraio 1960, per gli operai Agricoli, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori e la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti - C.G.I.L. -, la C.I.S.L. - Settore Terra e tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori e la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
- l'accordo collettivo 22 luglio 1960, per gli operai Agricoli, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti la Federazione Provinciale Braccianti Agricoli - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli - C.I.SL. -, l'Unione italiana, del Lavoro e tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la C.I.S.N.A.L.- Terra;
Vista, la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 21, della, provincia di Firenze, in data 12 giugno 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla,
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita', per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Firenze, l'accordo collettivo 25 febbraio 19(30 e l'accordo collettivo 22 luglio 1960, relativi agli operai agricoli, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati negli accordi di cui al primo comma, dipendenti dalle imprese agricole della provincia di Firenze.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 8. - VILLA
Accordi collettivi
ACCORDO COLLETTIVO 25 FEBBRAIO 1960 PER GLI OPERAI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 22 LUGLIO 1960, PER GLI OPERAI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE. Parte di provvedimento in formato grafico