LEGGE 30 marzo 1862, n. 525
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto Presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che da' piena ed intera, esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e da' esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951:
Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso;
Convenzione sul valore in dogana, delle merci e relativi annessi;
Convenzione per la creazione di un Consiglio di Cooperazione Doganale e relativo annesso: Protocollo relativo al Gruppo di Studi per l'Unione doganale europea;
Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e da' esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955;
Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunita' della Comunita'; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa;
Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee; n. 1584, che da' applicazione alla Decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita Europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni; n. 1584, che da' applicazione alla Decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita Europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' di apportare alcune modificazioni alla denominazione delle merci o al regime daziario per determinati prodotti;
Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 alla legge 24 dicembre 1949, n. 993 e successive aggiunte e modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:
Art. 1
Dal 1 marzo 1962, alla tariffa doganale comune della Comunita' Economica Europea, posta in applicazione con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1960, n. 1584 e successive aggiunte e modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni: a) sono soppresse le sottoindicate voci con i relativi dazi, ad eccezione della nota (b) a pie' pagina della tariffa riferita alla voce 25.01-B: 08.02-A 09.10-A-I 09.10-C 25.01-B 38.19-F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P 41.03-A 41.04-A 44.05-B, C 47.02-A-I 47.02-A-II-a 49.11 53.11-B 68.13-B-I 84.63-A; b) il paragrafo a) della nota 1 del Capitolo 9 e' sostituito dal seguente: "a) I miscugli fra prodotti compresi in una stessa voce sono da classificare in tale voce e, se questa prevede delle sottovoci, sotto quella relativa al componente gravato dal dazio piu' elevato, il quale e applicabile all'insieme del miscuglio;"; c) la designazione delle merci della voce di tariffa 25.01-A e' modificata come segue: "salgemma, sale di salina, sale marino, sale preparato da tavola, anche in soluzione acquosa: "; d) alla lista dei legni tropicali che figura nella nota complementare del Capitolo 44, sono apportate le modificazioni sotto indicate:
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```
Nomi commerciali |
--------------------------------------| Nomi scientifici
Nomi standardizzati | Altri nomi |
| |
Abura | |
a | |
Obeche (immutato) | (immutato) | (immutato)
Ozigo | Assia / Dacryodes buettneri
| \ Pachylobus buettneri
Padouk | (immutato) | (immutato)
| | Dacryodes puhescens
Safukala | Monganga < Pachylobus pubescens
| | Dacryodes heterotricha
Sapelli | |
a | |
Wenge (immutato) | (immutato) | (immutato)
| |
Art. 2
Dal 1 marzo 1962, alla tariffa doganale comune della Comunita' Economica Europea, modificata come al precedente articolo 1, sono inseriti le voci e i dazi di cui all'annessa tabella A, firmata dal Ministro per le finanze.
Art. 3
Alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e alle relativa disposizioni preliminari sono apportate le rettifiche indicate nella annessa tabella B, firmata dal Ministro per le finanze.
Art. 4
Dal 1 marzo 1962, alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, sono apportate le seguenti variazioni: a) sono soppresse le sottoindicate voci con i relativi numeri di statistica e dazi, ad accezione delle note a pie' pagina della tariffa riferite alle voci indicate nella successiva lettera b) del presente articolo: 08.02-A 09.10-A-I 09.10-C 25.01-B 41.03-A 41.04-A 44.05-B, C 47.02-A-I 47-02-A-II-a 49.11 68.13-B-1 84.63-A; b) rimangono in vigore le note a pie' pagina della tariffa riferite alle sottoelencate voci: 38.19-G: nota (1) 38.19-P: note (1) e (2) 44.05-C: note (1) e (2) 47.02-A-II-a: nota (2); c) il paragrafo a) della nota 1 del Capitolo 9 e' sostituito dal seguente: "a) I miscugli fra prodotti compresi in una stessa voce sono da classificare in tale voce e, se questa prevede delle sottovoci sotto quella relativa al componente gravato dal dazio piu' elevato, il quale e' applicabile all'insieme del miscuglio;"; d) la designazione delle merci della voce di tariffa 25.01-A e' modificata come segue: "salgemma, sale di salina, sale marino, sale, preparato da tavola, anche in soluzione acquosa: " e) alla lista dei legni tropicali, che figura nella nota complementare del Capitolo 44, sono apportate le modificazioni sotto indicate:
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Nomi commerciali |
--------------------------------------| Nomi scientifici
Nomi standardizzati | Altri nomi |
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Abura | |
a | |
Obeche (immutato) | (immutato) | (immutato)
Ozigo | Assia / Dacryodes buettneri
| \ Pachylobus buettneri
Padouk | (immutato) | (immutato)
| | Dacryodes puhescens
Safukala | Monganga < Pachylobus pubescens
| | Dacryodes heterotricha
Sapelli | |
a | |
Wenge (immutato) | (immutato) | (immutato)
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Art. 5
Dal 1 marzo 1962, alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1951, n. 1339, e modificata come ai precedenti articoli 3 e 4, sono inseriti le voci, i numeri di statistica ed i dazi di cui all'annessa, tabella C, firmata dal Ministro per le finanze.
Art. 6
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SEGNI FANFANI - TRABUCCHI - LA MALFA - PICCIONI - TREMELLONI - RUMOR - COLOMBO - PRETI - MACRELLI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 73 - VILLA
Tabelle
TABELLA A Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA B Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA C Parte di provvedimento in formato grafico
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