DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1962, n. 526

Type DPR
Publication 1962-06-05
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6;

Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n 295, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976 ratifica e da' esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951; Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio protocollo relativo al Gruppo di Studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957 n. 358, che ratifica e da' esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunita' della Comunita' Protocollo sullo Statuto, della Corte di giustizia Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa;

Convenzione relativa alle disposizioni transitorie.

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e da' esecuzione al seguente Accordo internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee:

Visti il decreto Presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1584, che da' applicazione alla Decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita' Europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' di apportare alcune modificazioni alla denominazione delle merci, o al regime daziario per dei terminati prodotti;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 e successive aggiunte e modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1

Dal 1 marzo 1962, alla tariffa doganale comune della Comunita' Economica Europea, posta in applicazione con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584 e successive aggiunte e modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni: a) sono soppresse le sottoindicate voci con i relativi dazi, ad eccezione delle note a pie' pagina della tariffa riferite alle voci indicate nella successiva lettera b) del presente articolo: 03.01-A-I 03.02-B 03.03-A-I 03.03-B-III 04.04 06.04-A, B 08.06-B-I 08.08-B 12.03-B 15.04-A-II 15.04-C-I 15.07-B-I-b-1 15.08 16.04-B, C, E 17.04-B, C 18.06-B 19.07 19.08 20.06-B-II-b 20.06-B-III-b 22.09-C-II 28.22-A 29.04-B-II 29.19-B 29.25-B-III 29.35-K-I 29.38-B-I 30.03-A-II-b 31.05-A-II-a-1 32.09-A-II 37.07-B-II-c 38.05-A 38.07-B 38.09-A 38.13-B 38.19-D 39.01-B-I-b 40.09 40.10 44.14 44.15 44.23 44.26-A 44.28-B 46.01-A 48.01-C-II 48-01-E-II 48.03 48.04 51.01-B 53.07-A 53.08 53.11-A 54.05 55.05 55.07 55.09-A 58-01-A 58.05-A-II 58.10 59.16 59.17-B-II 62.05 64.02 65.01-A 65.02-A 68.13-B-I 68.13-B-II-a 68.13-B-II-b-2 68.13-B-III 68.14 68.15-A 68.16 69.02-A 69.07 70.14 70.19-A-I-b 73.18 73.29 73.31-B 73.38 73.40-B 74.17 82.02-A 82.02-B-II 82.02-A 82.04 83.07-B 84.05 84.06-C-II-a 84.13 84.18-D-I-b 84.19 84.22-C 84.23-A-II-b 84.33 84.37-B 84.40-B-I 84.54-B 84.55-C 84.56 84.59-E 85.04-B 85.06 85.15-A-I 85.19-A 87.01-B 90.20 91.01 92.08 92.10 93.04-A 94.01-B 94.03 97.02-A 98.07 b) rimangono in vigore le note a pie' pagina della tariffa, riferite alle sottoelencate voci: 15.07-B-I-b-1: nota (a) 22.09-C-II: note (a) e (b) 37.07-B-II-c: nota (a) 55.07: nota (a) 69.02-A: nota (a) 91.01: nota (a) c) al Capitolo 53 e' aggiunta la seguente Nota Complementare: "Si considerano come tessuti "Loden", ai sensi della voce 53.11-A-1, i tessuti ad armatura tela, di un peso per m² da 250 a 450 g. inclusi, follati, unicolori o con filati mescolati, marezzati e screziati, fabbricati con filati semplici di lana cardata in mista con peli fini e che possano contenere dei peli grossolani o delle fibre tessili artificiali o sintetiche. Le fibre si presentano distese o orientate nello stesso verso mediante trattamento alla superficie che conferisce ai tessuti proprieta' idrofughe".

Art. 2

Dal 1 marzo 1962, alla tariffa doganale comune della Comunita' Economica Europea, modificata conte al precedente articolo, sono inseriti le voci e i dazi di cui all'annessa tabella A, firmata dal Ministro per le finanze. A pie' pagina della stessa tariffa, e' inserita la seguente nota, in riferimento al richiamo (b) della voce 31.05-A-II-a-1-aa: "(b) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorita' competenti".

Art. 3

Dal 1 marzo 1962, alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, sono apportate le seguenti variazioni: a) sono soppresse le sottoindicate voci con i relativi numeri di statistica e dazi, ad esclusione delle note e discriminazioni statistiche a pie' pagina della tariffa, riferite alle voci indicate nelle successive lettere b) e c) del presente articolo: 03.01-A-I 03.02-B 03.03-A-I 03.03-B-III 04.04-A, B 06.04-A, B 08.06-B-I 08.08-B 12.03-B 15.04-A-II 15.04-C-I 15.07-B-I-b-1 16.04-B, C, E 17.04-B 17.04-C-I 18.06-B-I-b 18.06-B-III-a 18.06-B-III-b-1 18.06-B-III-c-1 19.07-A, B 19.08-A, B, C 20.06-B-II-b 20.06-B-III-b 22.09-C-II 29.04-B-II-d 29.25-B-III 29.38-B-I 30.03-A-II-b-7, 8 31.05-A-II-a-1 32.09-A-II-a 37.07-B-II-c 38.05-A 38.07-B 38.09-A 38.13-B 38.19-D 40.09-B 44.15 44.23-A, B 44.28-B 46.01-A 48.01-C-II 48.01-E-II-a-1 48.01-E-II-b-1 48.01-E-II-c 48.01-E-II-d-3 48.01-E-II-f 48.01-E-II-h-2-bb 48.01-E-II-h-3 48.03-B 48.03-C 51.01-B 53.11-A 54.05-B-I 54.05-B-II-b-1 54.05-B-III-b 54.05-B-IV 55.07 55.09-A-1 55.09-A-II-b-1-aa-alfa-b' 55.09-A-II-b-1-aa-beta-b' 55.09-A-II-b-1-aa-gamma-b' 55.09-A-II-b-1-bb-alfa-b' 55.09-A-II-b-1-bb-beta-b' 55.09-A-II-b-2-aa-beta 55.09-A-II-b-2-bb-beta 55.09-A-II-b-3-bb 58.05-A-II-a-1 59.17-B-II-c 62.05-A, B 64.02-A, B, C 65.01-A 65.02-A 68.13-B-II-a 68.13-B-III-a-1 68.14 68.15-A 69.07-A-II 69.07-B-I 69.07-C 70.14-A, B, C 73.18-A, B 73.31-B 73.38-A, B, C 73.40-B 74-17-A, B 83.07-B 84.18-D-I-b-1 84.19-B 84.23-A-II-b 84.37-B-I 84.37-B-II 84.54-B-VI 84.56-A, B, C, D, E 84.59-E 85.06-B-II-b 85.06-C-II 85.15-A-I-c 85.15-A-I-d 85.19-A 87.01-B 91.01 82.08-A, B, C 92.10-A, B 94.01-B-I-a 94.01-B-II-a-1 94.01-B-II-b-1 94.01-B-II-b-2 94.01-B-II-d 94.03-A-I 94.03-B-II-a-1-aa-alfa 94.03-B-II-a-1-bb-beta 94.03-B-II-b-2 94.03-B-II-d 97.02-A 98.07; b) rimangono in vigore le note a pie' pagina della tariffa riferite alle sottoelencate voci: 03.01-A-I: nota (1) 03.02-B: nota (2) 03.03-A-I: nota (1) 03.03-B III: nota (1) 15.07-B I. b. 1.: note (3), (4) e (5) 17.04-B: nota (6) 17.04-C-I: nota (1) 19.08-A: note (2) e (3) 19.08-B: nota (4) 19.08-C: note (5), (6), (7) e (8) 20.06-B II. b.: note (3), (4) e (5) 22.09-C-II.: nota (1) 37.07-B-II. c: nota (2) 38.05-A: nota (2) 53.11-A: nota (2) 55.07: nota (1) 70.14-A: nota (1); c) rimangono in vigore le discriminazioni statistiche a pie' pagina della tariffa riferite alle sottoelencate voci: 04.04-A-I-b 04.04-A-II-b 15.07-B-I-b-1-aa-alfa 15.07-B-I-b-1-aa-gamma-b 15.07-B-I-b-1-aa-epsilon 15.07-B-I-b-1-bb-alfa 19.07-B 19.08-A 29.38-B-I-b 44.23-A 44.23-B 51.01-B 53.11-A-II-b 53.11-A-II-c 55.07 55.09-A-I 55.09-A-II-b-1-aa-beta-b' 55.09-A-II-b-1-bb-alfa-b'-1' 55.09-A-II-b-1-bb-alfa-b'-2' 55.09-A-II-b-2-aa-beta 55.09-A-II-b-2-bb-beta 62.05-B-I 62.05-B-II 64.02-B 73.18-A 73.18-B-I-a 73.18-B-I-b 73.18-B-II 73.18-B-III 73.31-B-IV 73.38-A-II 73.38-B-I 73.38-B-II-b 73.38-C 73.40-B-IX-a-2 73.40-B-IX-c-2 84.19-B-II-a 84.59-E-I-c 84.59-E-X-b-5 85.19-A-II 87.01-B-I-a-1 87.01-B-I-a-2 92.10-A-VII 94.01-B-II-a-1 94.01-B-II-b-1 94.01-B-II-b-2 94.01-B-II-d 94.03-B-II-a-1-bb-beta 94.03-B-II-b-2 94.03-B-II-d 97.02-A-I-a 97.02-A-I-b-2 98.07; d) al Capitolo 53 e' aggiunta la seguente Nota Complementare: "Si considerano come tessuti "Loden" ai sensi della voce 53.11-A-I, i tessuti ad armatura tela, di un peso per m² da 259 a 450 g. inclusi, follati, unicolori o con filati mescolati, marezzati e screziati, fabbricati con filati semplici di lana cardata in mista con peli fini e che possono contenere dei peli grossolani o delle fibre tessili artificiali o sintetiche. Le fibre si presentano distese o orientate nello stesso verso mediante trattamento alla superficie che conferisce ai tessuti proprieta' idrofughe.".

Art. 4

Dal 1 marzo 1962, alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e modificata come al precedente articolo 3, sono inseriti le voci, i numeri di statistica, i dazi e le note di cui alla annessa tabella B, firmata dal Ministro per le finanze. A pie' pagina della stessa tariffa, sono inserite: - in riferimento al richiamo (2) della voce 31.05 A-II-a-1-aa, la seguente nota: "(2) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze."; - in riferimento al richiamo (1) della voce 73.18 A-I, la seguente nota: "(1) Sono ammessi in questa sottovoce sotto la osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.".

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SEGNI FANFANI - TRABUCCHI - LA MALFA - PICCIONI - TREMELLONI - RUMOR - COLOMBO - PRETI - MACRELLI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 giugno 1962

Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 74. - VILLA

Tabelle

TABELLA A Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA B Parte di provvedimento in formato grafico

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