IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e da' esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione dalle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso: Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi: Convenzione per la creazione di un Consiglio di Cooperazione Doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al Gruppo di Studi per l'Unione doganale europea;
Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e da' esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955;
Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunita' della Comunita'; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa;
Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee;
Visti il decreto Presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1584, che da' applicazione alla Decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita' Europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' di apportare alcune modificazioni alla denominazione delle merci o al regime daziario per determinati prodotti;
Sentita, la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 e successive aggiunte e modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:
Art. 1
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla voce 24.02 della tariffa doganale comune della Comunita' Economica Europea, posta in applicazione con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584 e successive aggiunte e modificazioni, sono inseriti i dazi sottoindicati: Voce 24.02 - Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco: A. Sigarette ......................................... 180% B. Sigari e sigaretti ................................ 80% C. Tabacco da fumo ................................... 180% D. Tabacco da masticare e tabacco da fiuto ........... 100% E. Polveri di tabacco ................................ 40% F. Tabacco pressato o conciato, per la fabbricazione del tabacco da fiuto ............................ 40% G. Estratti e sughi di tabacco, comprese le liscivie di tabacco; tabacco agglomerato sotto forma di foglie; altri ................................... 40%
Art. 2
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i dazi previsti dalla vigente tariffa doganale, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, per i prodotti compresi nella voce 24.02, nei confronti delle provenienze dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea senza i prescritti certificati e per le provenienze estranee alla predetta Comunita', sono modificati come segue: Voce 24.02 - Tabacchi lavorati, estratti o sughi di tabacco: A. sigarette ......................................... 180% B. I., II. sigari e sigaretti ........................ 80% C. I., II. tabacco da fumo ........................... 180% D. I., II. tabacco da masticare e tabacco da fiuto ... 100% E. polveri di tabacco ................................ 40% F. tabacco pressato o conciato, per la fabbricazione del tabacco da fiuto ............................ 40% G. I., II. Estratti e sughi di tabacco, comprese le liscivie di tabacco; tabacco agglomerato sotto forma di foglie, altri .......................... 40%
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SEGNI FANFANI - TRABUCCHI - LA MALFA - PICCIONI - TREMELLONI - RUMOR - COLOMBO - PRETI - MACRELLI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 77. - VILLA