DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1962, n. 532

Type DPR
Publication 1962-06-05
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6;

Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni;

Vista, la legge 5 aprile 1950, n. 295, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e da' Esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la erezione di un Consiglio di Cooperazione Doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al Gruppo di Studi per l'Unione doganale europea;

Vista, la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e da' esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunita' della Comunita'; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa;

Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee;

Visti il decreto Presidenziale 21 dicembre 1969, n. 1584, che da' applicazione alla Decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita' Europee del 18 febbraio 1960, chi stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' di apportare alcune modificazioni alla denominazione delle merci o al regime daziario per determinati prodotti;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della, legge 24 dicembre 1949, n. 993 e successive aggiunte e modificazioni;

Sentito

il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio, con l'estero e per la marina mercantile;

Art. 1

Il secondo comma della nota (2) (a pie' pagina), riferita alla voce 17.01 della vigente tariffa dei dazi doganali di importazione, e' modificato come segue: "L'importazione dello zucchero greggio non comunitario, a reintegro del corrispondente quantitativo di zucchero raffinato esportato verso ali altri Paesi della Comunita' Economica Europea, e' subordinata al pagamento del diritto per traffico di perfezionamento di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1587. Tale diritto e' riscosso con le modalita' previste dallo art. 4 del citato decreto e nella misura stabilita dallo art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1962, n. 45".

Art. 2

I dazi previsti dalla vigente e tariffa doganale per i vini Porto, Madera, Estremadura, Carcavelos, Moscatel de Setubal (voci ex 22.05-B-III-a-1; ex 22.05 B-IV-a-1-aa; ex 22.05-B-IV-a-1-bb) si applicano temporaneamente, dal 1 gennaio 1962 ai non oltre il 30 giugno 1962, nella misura di lire 110 per cento bottiglie di mezzo litro o meno e di lire 182.50 per cento o bottiglie superiori a mezzo litro ma non eccedenti il litro.

Art. 3

I dazi previsti dalla vigente tariffa doganale per le acciughe e sardelle, in salamoia, in recipienti ermeticamente chiusi e per le acciughe e sardelle presente o in salamoia, in altri imballaggi (voci 03.02-A-I-c-1-aa; 03.02-A-I-e-2-bb) si applicano per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea, senza i certificati prescritti e per le provenienze estranee alla predetta Comunita', temporaneamente, dal 1 gennaio 1962 a non oltre il 30 giugno 1962, nella misura dell'11% sul valore.

Art. 4

Dalla data in entrata in vigore del presente decreto: a) il contingente annuo di fecola di patate di cui alla voce della vigente tariffa doganale 11.08-A-II-a-1, destinato alla fabbricazione delle destrine, delle colle, degli appretti o delle bozzime, e' ammesso in esenzione daziaria, limitatamente alle provenienze dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea scortate dai certificati prescritti; b) il tereftalato di dimetile (voce della vigente tariffa doganale ex 29.15-C-II-b) proveniente dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea scortato dai certificati prescritti, destinato alla fabbricazione di politereftalato di glicole, e' ammesso alla importazione in esenzione daziaria, per l'anno 1962 nei limiti di un contingente di quintali 40.000, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi da Ministro per le finanze; c) la dimetilammina anidra (voce della vigente tariffa doganale ex 29.22-A-I) proveniente dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea scortata dai certificati prescritti, destinata alla fabbricazione di filo continuo e di fiocco, costituiti da copolimeri composti essenzialmente da acrilonitrile, e' ammessa all'importazione in esenzione daziaria, per l'uno 1962, nei limiti di un contingente di quintali 6.000 sotto la osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze; d) il contingente annuo di toluilendiisocianati di cui alla voce della vigente tariffa doganale 29,30-A destinato alla fabbricazione di resine poliuretaniche espanse, e' aumentato di quintali 12.000 annui, limitatamente alle provenienze dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea scortate dai certificati prescritti; e) il contingente annuo di polipropileneglicole liquido di cui alla voce della vigente tariffa doganale 38.49-Q-XII, destinato alla fabbricazione di resine poliuretaniche espanse, e' aumentato di quintali 13.000 limitatamente alle provenienze degli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea scortati dei certificati prescritti, f) il contingente annuo di poliesteri derivati da acido adipico e/o acido ftalico, e glicole etilenico e dietilenico e triolo, di cui alla voce della vigente tariffa doganale 39.01-B-III-e-I, destinati alla fabbricazione di resine poliuretaniche espanse, e' aumentato di quintali 12.000 annui, limitatamente alle provenienze dagli altri Stati membri della comunita' Economica Europea scortate dai certificati prescritti;

Art. 5

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i dazi previsti dalla vigente tariffa doganale per i prodotti compresi nelle voci sottoindicate, nei confronti delle provenienze dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea senza i certificati prescritti e per le provenienze estranee alla predetta Comunita' si applicano nella misura indicata a fianco di ciascuna voce: - Voce 84.06-A-II-b-1: Motori per autoveicoli con cilindrata fino a 1500 cm cubici: 23,10%; - Voce 84.53: Macchine per statistica e simili, a schede perforate (perforatrici, verificatrici, selezionatrici, tabulatrici, moltiplicatrici, ecc): 11%; - Voce 84.55-B-II: Pezzi staccati di macchine per statistica e simili, a schede perforate, non nominati: 12%; - Voce 87.06-B-II-b-2-bb: Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, altri, degli organi di trasmissione e di direzione, lavorati, non nominati, altri: 29,40%; - Voce 87.06-B-III-b-1: Ammortizzatori di sospensione: 23,10%; - Voce 87.06-B-III-b-2-bb: Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, altri, di altra specie, lavorati, non nominati, altri: 29,40%.

Art. 6

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'idrato di idrazina (voce della vigente tariffa doganale ex 28.28-L-I), i carboni attivati (voce 38.03-A), gli scambiatori di ioni (voci 39.01-A, 39.02-A), le emulsioni siliconiche (voce ex 39.01-B-VII-b), provenienti dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea scortati dai certificati prescritti, destinati alla fabbricazione della gomma sintetica, sono ammessi alla importazione in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 7

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ai prodotti compresi nell'annessa tabella, firmata dal Ministro per le finanze, si applicano i dazi a fianco di ciascuno di essi indicati.

Art. 8

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SEGNI FANFANI - TRABUCCHI - LA MALFA - PICCIONI - TREMELLONI - RUMOR - COLOMBO - PRETI - MACRELLI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 giugno 1962

Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 80. - VILLA

Tabella

TABELLA Parte di provvedimento in formato grafico

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