LEGGE 6 aprile 1862, n. 542

Type Legge
Publication 1862-04-06
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista, la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo interconfederale 12 giugno 1954, per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali;

Visto l'accordo 28 luglio 1954, e relative tabelle, integrativo dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954;

Visto, per la provincia di Milano, l'accordo collettivo 11 maggio 1955, e relative tabelle, per il conglobamento ed il riassetto zonale delle retribuzioni dei dipendenti dalle aziende esercenti l'industria delle corone e fiori di celluloide, stipulato tra l'Associazione Industriale Lombarda e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, Sindacato Lavoratori del Legno Artistiche e Varie, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -, Sindacato Lavoratori del Legno Artistiche e Varie; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della Provincia di Milano del 14 maggio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Milano, lo accordo collettivo 11 maggio 1955, relativo al conglobamento e al riassetto zonale delle retribuzioni dei dipendenti dalle aziende esercenti l'industria delle corone e fiori di celluloide, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelli concernenti la disciplina nazionale per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese produttrici di corone e fiori di celluloide, della provincia di Milano.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 giugno 1962

Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 147. - VILLA

Accordo collettivo

ACCORDO COLLETTIVO 11 MAGGIO 1955 PER IL CONGLOBAMENTO ED IL RIASSETTO ZONALE DELLE RETRIBUZIONI DEI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLE CORONE E FIORI DI CELLULOIDE DELLA PROVINCIA DI MILANO. Parte di provvedimento in formato grafico

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