LEGGE 16 aprile 1862, n. 557
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 14 giugno 1960, gli allegati e le tabelle relativi, per i dipendenti dalle aziende municipalizzate del gas, stipulato tra la Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas, Acqua e Varie, con l'assistenza della Confederazione della Municipalizzazione, e la Federazione italiana Dipendenti Aziende Gas, la Federazione italiana Lavoratori Gas, Acquedotti, con l'assistenza della Federazione italiana Servizi Pubblici, l'Unione italiana Lavoratori Servizi Pubblici;
Visti, per i lavoratori dipendenti dalle aziende municipalizzate del gas:
il regolamento relativo alle modalita' e ai limiti per l'assistenza malattia;
il procedimento per i casi di licenziamento di cui ai secondo comma dell'art. 343 del predetto contratto 14 giugno 1960;
il Fondo di integrazione al trattamento di previdenza (Premugas); gli articoli 8, 11, 15, 16 e 17 del contratto collettivo nazionale 29 novembre 1946;
l'accordo collettivo nazionale 16 dicembre 1948, per il rinnovo del predetto contratto 29 novembre 1946;
l'accordo collettivo nazionale 18 aprile 1951 per la scala mobile della indennita' di contingenza;
l'articolo 15 dell'accordo collettivo nazionale 12 giugno 1952;
l'accordo collettivo nazionale 16 ottobre 1952, per il computo dell'indennita' di contingenza nella indennita' di anzianita';
l'accordo collettivo nazionale 16 marzo 1959 per la istituzione del contributo differenziato al Fondo di integrazione al trattamento di previdenza;
tutti allegati al predetto contratto collettivo nazionale 14 giugno 1960;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 200 in data 18 settembre 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e stato stipulato il contratto collettivo nazionale 14 giugno 1960, relativo ai dipendenti dalle aziende municipalizzate del gas, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto annesso al presente decreto, nonche' alle clausole allegate al contratto stesso. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese aziende municipalizzate del gas.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei Conti, addi' 7 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 5. - VILLA
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas-art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 14 GIUGNO 1960 PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE DEL GAS L'anno millenovecentosessanta, addi' 14 del mese di giugno, presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sotto la presidenza di S. E. il Sottosegretario on. avv. Salvatore Mannironi assistito dai dottori Gaetano Pistillo e Giovanni Leggio tra la. FEDERAZIONE NAZIONALE AZIENDE MUNICIPALIZZATE GAS, ACQUA E VARIE (F.N.A.M.G.A,V.), rappresentata dai sigg. dottor Gaspare Cavallina, rag. Gino Biasolo, sig. Romeo Landi e rag. Germano Tadeo assistiti dall'avv. Tito Molinari, Segretario Generale della Federazione, dall'ing. Felice Urbinati, dirigente dell'Ufficio Sindacale della Co.M. e dal sig. Renato Losco, capo dell'Ufficio Sindacale della Federazione e la FEDERAZIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE GAS (F.I.D.A.G.), rappresentata dal signori Zeno Cinti, Segretario Nazionale, Bruno Moresi e Sergio Mercuri, Vice Segretari Nazionali, Gino Ponte, dott. Giuseppe Crisalli, Alberto Calabria, Pietro Cini, Franco Barbani, Paolo Paesani, Giuseppe Savoca, lgnazio Gobbi; la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI GAS ACQUEDOTTI (Federgas - ACQUA) , rappresentata dai signori: Normanno Simoni, Segretario Nazionale, Alberto Giovannelli, Vice Segretario Nazionale, Vincenzo Tuzzolino, Rodolfo Orlandini, Tullio Rovere, Filippo Talamanca, ragioniere Luciano Spalla, Majorana, assistiti dalla Federazione Italiana Servizi Pubblici in persona del suo Segretario reggente ing. Salvatore Bruno, e dal signor Luigi Martini; la UNIONE ITALIANA LAVORATORI SERVIZI PEBBLICI (U.I.L.S.P.), rappresentata dai signori: Giuliano Sommi, Segretario coordinatore, Italiano Borgognoni, Angelo Zacchiroli, Quinto Ricciardi, Attilio Magri, Sergio Davini, Edo Orengo, e' stato stipulato il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Art. 1. APPLICABILITA' DEL CONTRATTO Il presente contratto collettivo disciplina i rapporti di lavoro fra le Aziende Municipalizzate erogatrici di qualunque gas ed i loro dipendenti ad eccezione dei dirigenti. Il presente contratto si applica anche ai lavoratori del servizio gas delle aziende che gestiscono piu' servizi, salvo il caso che tra Azienda ed organizzazioni dei lavoratori sia stata pattuita l'applicazione di un diverso contratto collettivo di lavoro. Per la sua applicazione il contratto di lavoro dovra' essere sottoposto all'approvazione degli organi comuni e delle autorita' tutorie competenti.
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Art. 2. ASSUNZIONE DEL PERSONALE L'assunzione del personale viene effettuata dalla azienda in conformita' alle norme di legge e contrattuali. Nelle assunzioni verra' data la precedenza, a parita' di merito e di requisiti ai figli dei dipendenti deceduti, collocati a riposo o in servizio. L'aspirante dovra' sottoporsi a visita da parte di medico di fiducia dell'azienda per l'accertamento della sua sana costituzione fisica, dell'idoneita' specifica al lavoro per il quale dovrebbe essere assunto nonche' dell'assenza di malattie contagiose. Qualora si presentasse vacanza di posto e questo non dovesse essere soppresso, se nell'azienda vi sara' l'elemento idoneo per qualita' e capacita' a ricoprirlo, avra' la precedenza. L'assunzione sara' comunicata al lavoratore con lettera nella quale dovranno essere specificati: 1) la data d'inizio del rapporto di lavoro; 2) le mansioni che il lavoratore dovra', svolgere normalmente nonche' la relativa, categoria di assegnazione; 3) il trattamento economico iniziale; 4) la durata del periodo di prova. Qualora l'azienda richiedesse per l'assunzione il possesso di scuola media superiore, il lavoratore dovra' essere inquadrato almeno nella 2a categoria impiegati. Per la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli vengono richiamate le norme di legge. A tutti gli effetti del presente contratto si intende per dipendente "effettivo" il lavoratore che non sia stato assunto con contratto a termine e che abbia superato il periodo di prova.
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Art. 3. PERIODO DI PROVA Il lavoratore assunto in servizio, fuori dei casi di cui al successivo art. 4, e' soggetto ad un periodo di prova. Il periodo di prova e' fissato: a) per gli impiegati di la categoria da un minimo di tre mesi a non oltre sei mesi; b) per tutti gli altri lavoratori da un minimo di un mese a non oltre tre mesi. Non sono ammesse ne' la protrazione ne' la rinnovazione del periodo di prova. Durante il periodo di prova che superi i minimi suindicati, sia l'azienda che il lavoratore possono recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o di indennita'. La retribuzione del lavoratore in prova non puo' essere inferiore al minimo fissato dal presente contratto per la categoria cui il lavoratore stesso e' assegnato. Trascorso il periodo di prova senza dichiarazione di recesso, il lavoratore passa di diritto effettivo e tutti gli effetti del presente contratto. Trascorsi i periodi minimi sopraindicati, qualora avvenga il recesso del rapporto, sara' corrisposta la retribuzione fino alla meta' o sino alla fine del mese in corso a seconda che il recesso si verifichi entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. Le norme contrattuali relative alla previdenza non si applicano durante il periodo di prova; in caso di conferma il periodo di prova viene computato nella anzianita' a tutti gli effetti.
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Art. 4. ASSUNZIONE A TERMINE Le aziende, per far fronte a necessita' straordinarie di carattere temporaneo, possono procedere ad assunzioni di personale con contratto a termine. Il rapporto di lavoro di detto personale sara' regolato dalle norme del presente contratto che siano compatibili con il carattere di temporaneita' del rapporto o delle quali non sia espressamente esclusa l'applicazione per il personale medesimo. La durata del contratto a termine non puo' superare i sei mesi salvo che: a) si tratti di personale necessario o alla realizzazione di un'opera o all'esercizio temporaneo di un servizio che si prevede rispettivamente dover essere completato o cessare entro un termine relativamente breve, nel qual caso il contratto a termine potra' perdurare sino a completamento dell'opera o alla cessazione del servizio; b) si tratti di personale destinato a sostituire dipendenti chiamati o richiamati alle armi, assenti per malattia, per gravidanza, per infortunio e per aspettativa, nel qual caso il contratto, termine potra' perdurare per tutto il periodo di assenza del dipendente sostituito. Trascorsi i periodi sopra indicati, in caso di prosecuzione del rapporto, il personale assunto a norma del presente articolo, passera' di diritto effettivo a tutti gli effetti del presente contratto. Il lavoratore assunto a norma del presente articolo e che venga passato effettivo non dovra' sottostare ad alcun periodo di prova e gli si riconoscera' una anzianita' pari al periodo di prova non effettuato. Il detto lavoratore avra' diritto alla liquidazione per la durata del contratto a termine escluso il periodo computato quale periodo di prova. Nel caso che sorga controversia circa i presupposti indicati nei comma precedenti ed in particolare quando possa ritenersi che l'assunzione a termine sia fatta per eludere le disposizioni del presente contratto, le Organizzazioni sindacali competenti si incontreranno per risolvere la controversia. Per il personale assunto temporaneamente dalle aziende per eseguire in proprio i lavori per i quali e' prevista alle lettere c), d) ed c) del successivo art. 5 la facolta' di appalto, saranno seguite le norme dei contratti che sarebbero applicabili se la relativa attivita' fosse compiuta da azienda del ramo.
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Art. 5. APPALTI Le aziende si impegnano a non concedere lavori o servizi in appalto ad eccezione dei seguenti: a) servizi di trasporto fossile e materie prime, coke e sottoprodotti dall'interno all'esterno e viceversa, servizi di scarico, trasporto interno di fossile, coke e materie prime per le aziende che non abbiano gru, carri ponte ed impianti analoghi o che non abbiano raccordo ferroviario ; b) servizio trasporto coke a domicilio e cernita dei detriti; c) nuove costruzioni, nuovi impianti, straordinaria manutenzione degli impianti e manutenzione dei fabbricati eccedente la normale organizzazione aziendale ; d) nuovi impianti importanti od urgenti relativi a tubazioni stradali, prese, colonne montanti, posa contatori; e) lavori di scavo per tubazioni stradali e riparazione dei contatori. Gli appalti suddetti potranno essere attuati solo se non implichino risoluzione non consensuale del rapporto di lavoro del personale addetto ai lavori o servizi di cui sopra. Per le aziende che abbiano la gestione di altri servizi pubblici e' consentito di unificare i servizi di esazione o d'affidare gli stessi ad Istituti di credito od a Cooperative purche' cio' non implichi risoluzione non consensuale del rapporto di lavoro del personale addetto al servizio esazione. E' consentita la continuazione in appalto del servizio di esazione alle aziende che lo abbiano gia' in atto purche' gli appaltatori si obblighino verso le aziende a praticare ai propri dipendenti un trattamento retributivo non inferiore a quello del presente contratto.
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Art. 6. SERVIZIO MILITARE Al dipendente chiamato alle armi per obblighi di leva verra' mantenuto il posto se, alla data della chiamata alle armi, il dipendente stesso sara' da oltre tre mesi in servizio presso l'azienda. Qualora il dipendente medesimo sia effettivo da almeno due anni avra' diritto alla decorrenza dell'anzianita'. Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro. Ai dipendenti chiamati o richiamati alle armi verra' applicato il trattamento economico previsto dalle leggi in vigore. Il dipendente chiamato o richiamato alle armi dovra' riprendere servizio entro il termine di due mesi dal collocamento in congedo o in licenza illimitata in attesa di congedo in mancanza sara' considerato dimissionario.
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Art. 7. ANZIANITA' Per i lavoratori passati effettivi dopo il periodo di prova o dopo il rapporto a termine la decorrenza della anzianita' avviene rispettivamente ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente contratto. Per i lavoratori eventualmente assunti senza periodo di prova, l'anzianita', decorre dal giorno di inizio del rapporto di lavoro fissato nella lettera di assunzione. L'anzianita' del dipendente si computa ad anni interi senza tener conto dei periodi in cui il rapporto di lavoro resta sospeso a tutti gli effetti. Le eventuali frazioni di anno, risultanti dal computo, che siano pari o superiori a sei mesi sono arrotondate ad un anno intero e le inferiori a sei mesi non sono invece conteggiate. L'anzianita' effettiva sara' aumentata della anzianita' convenzionale derivante dalle benemerenze nazionali con le modalita' e nelle misure stabilite nell'articolo seguente. Le particolari anzianita' convenzionali concesse liberamente dalle aziende all'atto dell'assunzione del dipendente o successivamente avranno i soli effetti espressamente determinati all'atto di concessione.
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