DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 558
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 22 settembre 1959, per il personale salariato dipendente dagli alberghi, hotels meubles, pensioni e locande, nonche' ristoranti, caffe' e bars annessi;
Visto l'accordo 18 febbraio 1957, per la competenza organizzativa della Federazione delle Associazioni italiane Alberghi-Turismo e della Federazione italiana Pubblici Esercizi;
Visto, per la Regione autonoma della Valle d'Aosta, il contratto collettivo integrativo 18 luglio 1957, e relative tabelle, stipulato tra il Gruppo Albergatori aderente alla Associazione Regionale Commercianti e la C.I.S.L. - Lavoratori Albergo e Mensa -, la C.G.I.L. - Sindacato Lavoratori Albergo e Mensa -, il S.A.V.T.; al quale ha aderito la Unione Regionale del Lavoro C.I.S.Na.L. -;
Visto, per la provincia di Asti, l'accordo collettivo integrativo 27 ottobre 1952, e relative tabelle, stipulato tra le Categorie Alberghi, Locande e Ristoranti, con l'assistenza dell'Unione Commercianti, e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacati Liberi;
Visto, per la provincia di Bergamo, il contratto collettivo integrativo 2 luglio 1952, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione degli Albergatori e il Sindacato Lavoratori Albergo e Mensa della Camera Confederale del Lavoro, il Sindacato Provinciale Lavoratori Commercio, l'Unione italiana Lavoratori;
Visto, per la provincia di Brescia, il contratto collettivo integrativo 1 giugno 1960, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale Bresciana Albergatori e il Sindacato Lavoratori Alberghi e Mensa - C.G.I.L. -, il Sindacato Lavoratori Alberghi e Mensa - C.I.S.L., il Sindacato Lavoratori Alberghi e Mensa - U.I.L. -;
Visto, per la provincia di Como, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Albergatori del lago di Como e, il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa - F.I.L.A.M. -; e tra la precitata Associazione e il Sindacato Provinciale Lavoratori Alberghi e Pubblici Esercizi;
Visti, per la provincia di Cuneo, l'accordo collettivo integrativo 10 agosto 1950, e relative tabelle, stipulato tra l'Unione Provinciale dei Commercianti, Sindacato Alberghi e Turismo, e la Camera del Lavoro, La Confederazione italiana Sindacati Lavoratori;
Visto, per la provincia di Gorizia con esclusione del comune di Grado, l'accordo collettivo integrativo 28 luglio 1955, e relativa tabella, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la C.I.S.L. - Unione Sindacale Provinciale, la Camera Confederale del Lavoro, l'U.I.L.;
Visto, per la provincia di Imperia, con esclusione dei comuni di Sanremo e Ospedaletti, l'accordo collettivo integrativo 30 settembre 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Albergatori di Bordighera, Vallecrosia, Ventimiglia, l'Associazione Albergatori di Arma di Taggia, il Sindacato Albergatori dell'Unione Provinciale Commercianti, l'Associazione Albergatori di Diano Marina, l'Unione Provinciale dei Commercianti e il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa - F.I.L.A.M. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Alberghi e Pubblici Esercizi - F.I.S.A.S.C.A -;
Visto, per i comuni di Sanremo e Ospedaletti, l'accordo collettivo integrativo 30 settembre 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Albergatori di Sanremo e il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa - F.I.L.A.M. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Alberghi e Pubblici Esercizi - F.I.S.A.S.C.A. -;
Visto, per la provincia di Milano, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Lombarda Albergatori e la Federazione italiana Lavoratori Albergo e Mensa, Sindacato Provinciale di Milano - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Dipendenti Esercizi Pubblici e Alberghi - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa - U.I.L. -; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.Na.L. -;
Visti, per la provincia di Modena: l'accordo collettivo 15 dicembre 1955, stipulato tra l'Associazione Provinciale Commercianti.
Sindacato Alberghi, e la Camera del Lavoro - F.I.L.A.M. -, la C.I.S.L., la U.I.L.; l'accordo collettivo 4 dicembre 1956, stipulato tra il Sindacato Alberghiero e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale, l'Unione italiana Lavoratori;
Visto, per la provincia di Ravenna, il contratto collettivo integrativo 30 giugno 1960, e relative tabelle, stipulato tra il Sindacato Provinciale Albergatori e il Sindacato Provinciale Albergo e Mensa, il Sindacato Provinciale U.I.L.A.M., il Sindacato Provinciale F.I.S.A.S.C.A.-C.I.S.L.;
Visto, per la provincia di Reggio Emilia, il contratto collettivo 27 settembre 1956, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la Federazione Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa - C.G.I.L. -, la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. la Unione italiana Dipendenti Albergo e Mensa - U.I.L. -; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.Na.L. -;
Visto, per la provincia di Rieti, il contratto collettivo integrativo 10 agosto 1957, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Albergatori e il Sindacato Provinciale Lavoratori di Albergo e Pubblici Esercizi - C.I.S.L.;
Visto, per la provincia di Savona, l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Unione Provinciale Associazioni Albergatori e la F.I.S.A.S.C.A. - C.I.S.L., la F.I.L.A.M. - C.G.I.L., la U.I.L.A.M. - U.I.L.;
Visto, per la provincia di Sondrio, l'accordo collettivo integrativo 19 novembre 1954, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Albergatori e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale;
Visto, per la provincia, di Udine, il contratto collettivo integrativo 16 maggio 1960, e relative tabelle, stipulato tra l'Unione Esercenti Pubblici Esercizi ed Alberghi e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L., il Sindacato Provinciale dell'Unione italiana del Lavoro;
Visto, per la provincia di Verona, l'accordo collettivo integrativo 11 giugno 1957, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale Commercianti, Gruppo Albergatori, e il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa - U.I.L.A.M. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa - C.G.I.L. -; il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa - F.I.S.A.S.C.A. -; al quale ha aderito l'Unione Provinciale - C.I.S.Na.L. -;
Visto, per la provincia di Vicenza, l'accordo collettivo integrativo 6 giugno 1951, e relative tabelle, stipulato tra il Sindacato Provinciale Albergatori e la Unione Liberi Sindacati, la Camera Provinciale del Lavoro;
Visto, per i comuni di Bellaria, Igea Marina, Rimini, Riccione e Cattolica della provincia di Forli', l'accordo collettivo integrativo 29 settembre 1959, e relative tabelle, stipulato tra le Associazioni Albergatori di Bellaria, Igea Marina, Rimini, Riccione e di Cattolica e la F.I.S.A.S.C.A. - C.I.S.L., la F.I.L.A.M. - C.G.I.L., la U.I.L.A.M. - U.I.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 di Aosta, in data 6 settembre 1960, n. 3 della provincia di Asti, in data 20 maggio 1960, n. 1 della provincia di Bergamo, in data 5 aprile 1960, n. 16 della provincia di Brescia, in data 21 aprile 1961, n. 5 della provincia, di Como, in data 5 agosto 1960, n. 21 della provincia di Cuneo, in data 5 maggio 1960, n. 11 della, provincia di Gorizia, in data 22 luglio 1961, n. 17 e n. 16 della provincia di Imperia, in data 12 giugno e 17 aprile 1961, n. 21 della provincia di Milano, in data 15 ottobre 1960, n. 23 e n. 24 della provincia di Modena, in data 22 luglio 1960, n. 11 della provincia di Ravenna, in data 17 luglio 1961, n. 3 della provincia di Reggio Emilia, in data 3 giugno 1960, n. 1 della provincia di Rieti, in data 27 luglio 1961, n. 13 della provincia di Savona, in data 11 agosto 1960, n. 1 della provincia di Sondrio, in data 13 aprile 1960, n. 25 della provincia di Udine, in data 31 luglio 1961, n. 9 della provincia di Verona, in data 14 ottobre 1960, n. 2 della provincia di Vicenza, in data 15 aprile 1960, n. 28 della provincia di Forli', in data 27 febbraio 1961, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati i contratti e gli accordi collettivi sottoelencati sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi stessi, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria: per la Regione autonoma della Valle d'Aosta, contratto collettivo integrativo 18 luglio 1957, relativo a tutto il personale salariato dipendente dagli alberghi, hotels meubles, pensioni, locande e annessi ristoranti, taverne, caffe' e bars; per la provincia di Asti, accordo collettivo integrativo 27 ottobre 1952, relativo ai lavoratori d'albergo; per la provincia di Bergamo, contratto collettivo integrativo 2 luglio 1952, relativo al personale salariato dipendente dagli alberghi, hotels meubles, pensioni e locande, nonche' ristoranti, caffe' e bars annessi: per la provincia di Brescia, contratto collettivo 1 giugno 1960, relativo al personale salariato dipendente da alberghi, pensioni e locande; per la provincia di Como, contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, relativo ai lavoratori stipendiati e salariati dipendenti dagli alberghi, hotels meubles, pensioni e locande, nonche' ristoranti, caffe' e bars annessi; per la provincia di Cuneo, accordo collettivo integrativo 10 agosto 1950, relativo a tutto il personale salariato dipendente dagli alberghi, hotels meubles, pensioni e locande, nonche' ristoranti, caffe', bars e taverne annessi; per la provincia di Gorizia, con esclusione del comune di Grado, accordo collettivo integrativo 28 luglio 1955, relativo al lavoratori d'albergo; per la provincia di Imperia, con esclusione dei comuni di Sanremo ed Ospedaletti, accordo collettivo integrativo 30 settembre 1959, relativo ai lavoratori dipendenti da alberghi, pensioni e locande; per i comuni di Sanremo ed Ospedaletti della provincia di Imperia, accordo collettivo integrativo 30 settembre 1959, relativo ai lavoratori dipendenti da alberghi, pensioni e locande; per la provincia di Milano, contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, relativo ai lavoratori salariati dipendenti da alberghi, pensioni, locande ed esercizi similari; per la provincia di Modena, accordi collettivi 15 dicembre 1955 e 4 dicembre 1956, relativi ai dipendenti d'albergo; per la provincia di Ravenna, contratto collettivo integrativo 30 giugno 1960, relativo ai dipendenti da alberghi, pensioni e locande; per la provincia di Reggio Emilia, contratto collettivo 27 settembre 1956, relativo al personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere; per la provincia di Rieti, contratto collettivo integrativo 1 agosto 1957, relativo al personale salariato dipendente dagli alberghi, alberghi meubles, pensioni e locande, nonche' da ristoranti e bars annessi; per la provincia di Savona, accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, relativo ai lavoratori dipendenti da alberghi, pensioni e locande; per la provincia di Sondrio, accordo collettivo integrativo 19 novembre 1954, relativo ai lavoratori di alberghi, pensioni e locande; per la provincia di Udine, contratto collettivo integrativo 16 maggio 1960, relativo ai personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere; per la provincia di Verona, accordo collettivo integrativo 11 giugno 1957, relativo ai dipendenti da alberghi, pensioni e locande; per la provincia di Vicenza, accordo collettivo integrativo 6 giugno 1951, relativo ai lavoratori alberghieri; per i comuni di Bellaria, Igea Marina, Rimini, Riccione e Cattolica della provincia di Forli', accordo collettivo integrativo 29 settembre 1959, relativo ai dipendenti delle pensioni alberghi e locande: I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutto il personale salariato dipendente dalle imprese esercenti le attivita' indicate dai contratti e dagli accordi collettivi di cui al primo comma, della Regione autonoma della Valle d'Aosta, delle province di Asti, Bergamo, Brescia, Como, Cuneo, Gorizia (con esclusione del comune di Grado), Imperia, Milano, Modena, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Savona, Sondrio, Udine, Verona, Vicenza, e dei comuni di Bellaria, Igea Marina, Rimini, Riccione e Cattolica (Forli).
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 131. - VILLA
Allegati
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