DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 560

Type DPR
Publication 1962-01-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 29 gennaio 1959, per i lavoratori dipendenti da aziende vinicole pure ed acetiere;

Visto, per la provincia di Modena, l'accordo collettivo 22 luglio 1948, relativo alla corresponsione del premio di produzione per i dipendenti dalle cantine sociali, stipulato tra l'Associazione Provinciale Cooperative di Lavorazione Prodotti Agricoli e la Federazione Provinciale dei Lavoratori Alimentari;

Visti, per la provincia di Reggio Emilia:

Visto, per la provincia di Trento, l'accordo collettivo 7 maggio 1957, per i dipendenti dalle cantine sociali, stipulato tra la Federazione dei Consorzi Cooperativi e la Federazione Provinciale Sindacati Addetti Commercio ed Affini - C.I.S.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 11 della provincia di Modena, in data 3 febbraio 1960, n. 4 della provincia di Reggio Emilia, in data 10 giugno 1960, n. 3 della provincia di Trento, in data 24 febbraio 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati: - per la provincia di Modena, l'accordo collettivo 22 luglio 1948, relativo alla corresponsione del premio di produzione per i dipendenti dalle cantine sociali; - per la provincia di Reggio Emilia, l'accordo collettivo 15 maggio 1959, relativo ai dipendenti non stagionali (operai, intermedi e impiegati) dalle cantine sociali, l'accordo collettivo 1 settembre 1959, relativo ai dipendenti stagionali dalle cantine sociali; - per la provincia di Trento, l'accordo collettivo 7 maggio 1957, relativo ai dipendenti dalle cantine sociali; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle cantine sociali delle province di Modena, Reggio Emilia, Trento.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 giugno 1962

Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 105. - VILLA

Accordi collettivi

ACCORDO COLLETTIVO 22 LUGLIO 1948 RELATIVO ALLA CORRESPONSIONE DEL PREMIO DI PRODUZIONE PER I DIPENDENTI DALLE CANTINE SOCIALI DELLA PROVINCIA DI MODENA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 15 MAGGIO 1959 PER I DIPENDENTI NON STAGIONALI (OPERAI, INTERMEDI E IMPIEGATI) DALLE CANTINE SOCIALI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 1 settembre 1959 PER I DIPENDENTI STAGIONALI DALLE CANTINE SOCIALI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 7 MAGGIO 1957 PER I DIPENDENTI DALLE CANTINE SOCIALI DELLA PROVINCIA DI TRENTO. Parte di provvedimento in formato grafico

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