DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 561

Type DPR
Publication 1962-01-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la citta' di Milano, il contratto collettivo 2 luglio 1957 per i dipendenti dalle imprese esercenti autovetture da piazza con tassametro, stipulato tra il Sindacato Lombardo Autotrasporti - Sezione Autopubbliche - dell'Associazione Industriale Lombarda e il Sindacato Autoferrotranvieri - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Autonomo Tassisti - U.I.L. -, la Federazione italiana Lavoratori Autotrasporti ed Ausiliari del Traffico - C.I.S.L. -, al quale ha aderito, in data 22 luglio 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;

Visti, per la citta' di Roma:

il contratto collettivo 26 agosto 1954, per i dipendenti dalle imprese esercenti autovetture da piazza con tassametro, stipulato tra la Sezione Industriale Autopubbliche dell'Unione degli Industriali del Lazio e il Sindacato Provinciale Autoferrotranvieri - C.G.I.L. -, il Libero Sindacato Autisti Pubblici - C.I.S.L. -; ed, in pari data, tra la Sezione Industriale Autopubbliche dell'Unione degli Industriali del Lazio e il Sindacato Provinciale Trasporti e Ausiliari del Traffico - C.I.S.N.A.L. -;

l'accordo collettivo 5 aprile 1957, per i dipendenti dalle imprese esercenti autovetture da piazza con tassametro, stipulato tra la Delegazione Industriali Esercenti Autovetture da Piazza con tassametro, con l'assistenza dell'Unione Industriali del Lazio, e il Sindacato Provinciale Tassisti - C.G.I.L. -, il Libero Sindacato Autisti Pubblici - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Tassisti Pubblici - U.I.L. -; ed, in pari data, tra la medesima Associazione dei datori ai lavoro e il Sindacato Provinciale Trasporti e Ausiliari del Traffico - C.I.S.N.A.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 7 della provincia di Milano, in data 22 giugno 1960, n. 1 della provincia di Roma, in data 16 gennaio 1960, dei contratti e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Silla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita', per la quale sono stati stipulati, relativamente ai dipendenti dalle imprese esercenti autovetture da piazza con tassametro: per la citta' di Milano, il contratto collettivo 2 luglio 1957; per la citta' di Roma, il contratto collettivo 26 agosto 1954 e l'accordo collettivo 5 aprile 1957; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i di pendenti dalle imprese esercenti autovetture da piazza con tassametro delle citta' di Milano e Roma.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 giugno 1962

Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 104. - VILLA

Allegati

CONTRATTO COLLETTIVO 2 LUGLIO 1957 PER I DIPENDENTI DALLE IMPRESE ESERCENTI AUTOVETTURE DA PIAZZA CON TASSAMETRO DELLA CITTADI MILANO. Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO 26 AGOSTO 1954 PER I DIPENDENTI DALLE IMPRESE ESERCENTI AUTOVETTURE DA PIAZZA CON TASSAMETRO DELLA CITTADI ROMA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 5 APRILE 1957 PER I DIPENDENTI DALLE IMPRESE ESERCENTI AUTOVETTURE DA PIAZZA CON TASSAMETRO DELLA CITTADI ROMA. Parte di provvedimento in formato grafico

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