DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 562
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire i minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 12 marzo 1959 per gli addetti all'industria conciaria;
Visto, per la provincia di Vicenza, l'accordo collettivo 18 marzo 1958, e relativa tabella, per la regolamentazione dell'apprendistato dell'industria conciaria, stipulato tra l'Associazione Industriale Sindacato Provinciale della Concia e l'Unione Sindacale Provinciale CISL - Sindacato Provinciale Chimici ed Affini;
Visto, per il comune di S. Croce sull'Arno e la frazione Ponte a Egola del comune di S. Miniato, l'accordo collettivo 8 marzo 1949, e relativa tabella, per la disciplina dell'apprendistato nell'industria conciaria, stipulato tra l'Unione Provinciale Industriale e la Camera Confederale del Lavoro;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Vicenza, in data 30 aprile 1960, n. 7 della provincia di Pisa, in data 31 agosto 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati gli accordi collettivi 18 marzo 1958 per la provincia di Vicenza, 8 marzo 1949 per il comune di S. Croce sull'Arno e per la frazione di Ponte a Egola del comune di S. Miniato, provincia di Pisa, relativi alla disciplina dell'apprendistato nelle industrie conciarie, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli apprendisti dipendenti dalle imprese conciarie della provincia di Vicenza, del comune di S. Croce sull'Arno e della frazione di Ponte a Egola del comune di San Miniato, provincia di Pisa.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 102. - VILLA
Accordi collettivi
ACCORDO COLLETTIVO 18 MARZO 1958 PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'APPRENDISTATO DELL'INDUSTRIA CONCIARIA DELLA PROVINCIA DI VICENZA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 8 MARZO 1949 PER LA DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO NELLA INDUSTRIA CONCIARIA DI S. CROCE SULL'ARNO E DELLA FRAZIONE DI PONTE A EGOLA DEL COMUNE DI S. MINIATO (PROVINCIA DI PISA). Parte di provvedimento in formato grafico
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