LEGGE 29 giugno 1962, n. 568

Type Legge
Publication 1962-06-29
Ultimo aggiornamento 1962-07-01
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 ottobre 1962, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1962-63 secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentato alle Assemblee legislative il 29 gennaio 1962.

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