DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1962, n. 571

Type DPR
Publication 1962-02-12
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola", approvato con il decreto del Presidente della Repubblica Visto l'art. 10, secondo comma, lett.

b)

dello statuto 1 agosto 1959, n. 731; medesimo;

Viste le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione del predetto Istituto nella riunione del 22 settembre 1960;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni, di seguito indicate, allo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola", approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1959, n. 731.

Art. 7. - L'articolo e' sostituito con il seguente: "Il Consiglio di amministrazione e' composto da:

a)

2 consiglieri per ciascuna circoscrizione di Associazione regionale di stampa con piu' di venti giornalisti aventi diritto al voto e un consigliere per quelle con un numero inferiore di giornalisti predetti, nonche' un consigliere per ogni gruppo non inferiore a centocinquanta giornalisti aventi diritto al voto, designati mediante elezione nelle singole circoscrizioni associative;

b)

cinque giornalisti professionisti designati dal Consiglio nazionale della stampa italiana, due dei quali su proposta del Consiglio direttivo dell'Associazione con maggior numero di giornalisti iscritti all'Istituto e uno su proposta del Consiglio direttivo dell'Associazione seconda per numero di iscritti all'Istituto;

c)

due giornalisti titolari di pensione intera, designati dal Consiglio nazionale della stampa italiana;

d)

due rappresentanti degli editori, designati dalla Federazione italiana editori giornali;

e)

un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

f)

un rappresentante designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le designazioni di cui alle lettere b), c), d), e), sono comunicate direttamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale".

Art. 8. - L'ultimo periodo del secondo comma e' sostituito con il seguente: "L'elenco dei giornalisti votanti e' trasmesso dall'Istituto alle Associazioni regionali di stampa, almeno 45 giorni prima della data delle elezioni; esso ha effetto anche per la determinazione del numero dei consiglieri designandi in ciascuna circoscrizione, ai sensi della lettera a) del precedente art. 7".

Art. 13. - L'articolo e' sostituito con il seguente:

"Il Comitato esecutivo e' cosi' composto:

a)

il presidente dell'Istituto;

b)

il vice-presidente dell'Istituto;

c)

sei consiglieri giornalisti, dei quali due tra i designati dal Consiglio nazionale della stampa italiana.

Uno di tali designati deve essere proposto, per il tramite del Consiglio predetto, dal Consiglio direttivo dell'Associazione regionale di stampa avente il maggior numero di giornalisti iscritti all'Istituto;

d)

un rappresentante della Federazione italiana editori giornali;

e)

il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

f)

il rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Alla sostituzione per le eventuali vacanze che si verifichino nel Comitato esecutivo durante il quadriennio, provvede il Consiglio di amministrazione".

Art. 21. - All'articolo e' aggiunto il seguente comma:

"Nei casi di variazioni - per modifica statutaria - del numero dei consiglieri di cui alla lettera a) del precedente art. 7, si applica l'ultimo comma del precedente

Art. 9 , ed il Consiglio di amministrazione provvedera', entro 60 giorni dalla data della riforma statutaria, ad indire le elezioni suppletive nelle circoscrizioni dove essa variazione ha effetto".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 12 febbraio 1962

GRONCHI

FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 25 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 62. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola", approvato con il decreto del Presidente della Repubblica Visto l'art. 10, secondo comma, lett. b) dello statuto 1 agosto 1959, n. 731; medesimo; Viste le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione del predetto Istituto nella riunione del 22 settembre 1960; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: Sono approvate le modificazioni, di seguito indicate, allo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola", approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1959, n. 731. Art. 7. - L'articolo e' sostituito con il seguente: "Il Consiglio di amministrazione e' composto da: a) 2 consiglieri per ciascuna circoscrizione di Associazione regionale di stampa con piu' di venti giornalisti aventi diritto al voto e un consigliere per quelle con un numero inferiore di giornalisti predetti, nonche' un consigliere per ogni gruppo non inferiore a centocinquanta giornalisti aventi diritto al voto, designati mediante elezione nelle singole circoscrizioni associative; b) cinque giornalisti professionisti designati dal Consiglio nazionale della stampa italiana, due dei quali su proposta del Consiglio direttivo dell'Associazione con maggior numero di giornalisti iscritti all'Istituto e uno su proposta del Consiglio direttivo dell'Associazione seconda per numero di iscritti all'Istituto; c) due giornalisti titolari di pensione intera, designati dal Consiglio nazionale della stampa italiana; d) due rappresentanti degli editori, designati dalla Federazione italiana editori giornali; e) un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; f) un rappresentante designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le designazioni di cui alle lettere b), c), d), e), sono comunicate direttamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale". Art. 8. - L'ultimo periodo del secondo comma e' sostituito con il seguente: "L'elenco dei giornalisti votanti e' trasmesso dall'Istituto alle Associazioni regionali di stampa, almeno 45 giorni prima della data delle elezioni; esso ha effetto anche per la determinazione del numero dei consiglieri designandi in ciascuna circoscrizione, ai sensi della lettera a) del precedente art. 7". Art. 13. - L'articolo e' sostituito con il seguente: "Il Comitato esecutivo e' cosi' composto: a) il presidente dell'Istituto; b) il vice-presidente dell'Istituto; c) sei consiglieri giornalisti, dei quali due tra i designati dal Consiglio nazionale della stampa italiana. Uno di tali designati deve essere proposto, per il tramite del Consiglio predetto, dal Consiglio direttivo dell'Associazione regionale di stampa avente il maggior numero di giornalisti iscritti all'Istituto; d) un rappresentante della Federazione italiana editori giornali; e) il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; f) il rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Alla sostituzione per le eventuali vacanze che si verifichino nel Comitato esecutivo durante il quadriennio, provvede il Consiglio di amministrazione". Art. 21. - All'articolo e' aggiunto il seguente comma: "Nei casi di variazioni - per modifica statutaria - del numero dei consiglieri di cui alla lettera a) del precedente art. 7, si applica l'ultimo comma del precedente Art. 9, ed il Consiglio di amministrazione provvedera', entro 60 giorni dalla data della riforma statutaria, ad indire le elezioni suppletive nelle circoscrizioni dove essa variazione ha effetto".

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 giugno 1962

Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 62. - VILLA

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