DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1962, n. 576

Type DPR
Publication 1962-05-29
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 150 e 151 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione; Decreta:

Articolo unico

E' approvato il regolamento concernente l'ordinamento ed il funzionamento della Scuola superiore della pubblica Amministrazione, annesso al presente decreto.

SEGNI FANFANI - TREMELLONI - GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte del conti, addi' 28 giugno 1962

Atti del Governo, registro n. 152, foglio n. 15. - VILLA

Regolamento Scuola superiore della pubblica Amministrazione-art. 1

Regolamento concernente l'ordinamento ed il funzionamento della Scuola superiore della pubblica Amministrazione Art. 1. La Scuola superiore della pubblica Amministrazione adempie ai seguenti compiti: a) organizza i corsi di cui all'art. 150 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3; b) promuove e compie studi e ricerche per il miglioramento tecnico amministrativo delle Amministrazioni dello Stato e, in particolare, per il perfezionamento dei metodi di selezione e formazione del personale; c) sovrintende agli istituti e alle scuole per il personale organizzate presso Amministrazioni dello Stato e ne coordina le attivita'. La Scuola ha sede nell'ex palazzo reale di Caserta.

Regolamento Scuola superiore della pubblica Amministrazione-art. 2

Art. 2. Sono organi della Scuola superiore della pubblica Amministrazione: a) il Consiglio direttivo; b) il direttore; c) il Comitato tecnico.

Regolamento Scuola superiore della pubblica Amministrazione-art. 3

Art. 3. Il Consiglio direttivo e' composto: a) dal direttore della Scuola superiore della pubblica Amministrazione; b) da un magistrato del Consiglio di Stato, da un magistrato della Corte dei conti e da un avvocato dello Stato, rispettivamente designati dal Presidente del Consiglio di Stato, dal Presidente della Corte dei conti e dall'Avvocato generale dello Stato; c) da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato, proposto dal Ministro per il tesoro; d) da un rappresentante della Direzione generale della istruzione universitaria, proposto dal Ministro per la pubblica istruzione; e) da tre rappresentanti di diverse Amministrazioni centrali dello Stato; f) da tre professori universitari titolari di cattedre di materia giuridiche, economiche e tecniche; g) da tre esperti di grandi organizzazioni economiche pubbliche o private. Il Consiglio direttivo dura in carica 5 anni ed e' presieduto dal direttore della Scuola superiore. Tutti i membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: possono essere confermati, purche' alla scadenza del quinquennio si assicuri il rinnovo di almeno otto membri. Le funzioni di segretario del Consiglio direttivo sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva in servizio negli uffici della Scuola superiore della pubblica Amministrazione, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata.

Regolamento Scuola superiore della pubblica Amministrazione-art. 4

Art. 4. Il Consiglio direttivo e' convocato almeno tre volte all'anno e tutte le volte che lo ritiene necessario il suo presidente, o su domanda di almeno cinque membri. I membri estranei all'Amministrazione dello Stato, che non risiedano nel luogo ove si tengono le adunanze del Consiglio, hanno diritto all'indennita' di missione ed al rimborso delle spese di viaggio secondo le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato con qualifica di direttore generale. Per la validita' delle sedute del Consiglio e' richiesta la presenza di almeno due terzi dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; In caso di parita' di voti prevale quello del presidente.

Regolamento Scuola superiore della pubblica Amministrazione-art. 5

Art. 5. Il Consiglio direttivo delibera sui seguenti oggetti: 1) le proposte annuali relative alla previsione della spesa; 2) le proposte di determinazione della variazione del contingente numerico del personale degli uffici della Scuola e degli assistenti: 3) i regolamenti interni; 4) la scelta dei docenti nei corsi che vengono organizzati direttamente dalla Scuola; 5) i corsi da attuarsi dalla Scuola, direttamente, o avvalendosi della collaborazione delle Universita', dei Ministeri, e degli Enti e Istituti di cui all'articolo 150, ultimo comma, del [testo unico 10 gennaio 1957, n. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1957-01-10;3); 6) le questioni concernenti il coordinamento dell'attivita' degli Istituti, delle Scuole e dei corsi per il personale organizzati presso le singole Amministrazioni dello Stato; 7) in genere, tutte le questioni riguardanti l'ordinamento didattico e amministrativo della Scuola e tutto cio' che il direttore della Scuola ritiene di sottoporre ad esso.

Regolamento Scuola superiore della pubblica Amministrazione-art. 6

Art. 6. Il direttore della Scuola e' nominato con decreto del presidente del Consiglio fra i professori universitari di ruolo o fra gli impiegati civili dello Stato con qualifica non inferiore a direttore generale o equiparata. L'incarico di direttore della Scuola dura tre anni e puo' essere prorogato per altri tre anni. Per la durata dell'incarico il direttore della Scuola, se impiegato civile dello Stato, e' collocato nella posizione di fuori ruolo. Il direttore assicura il funzionamento della Scuola, presiede il Consiglio direttivo ed adotta i provvedimenti necessari per attuare le sue deliberazioni; provvede, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, all'impegno e alla erogazione della spese occorrenti per il funzionamento della Scuola, e stipula le convenzioni per l'attuazione dei corsi deliberati dal Consiglio direttivo.

Regolamento Scuola superiore della pubblica Amministrazione-art. 7

Art. 7. Il Comitato tecnico e' composto dal direttore della Scuola che lo presiede e da quattro docenti della Scuola, di cui almeno due impiegati civili dello Stato. I membri del Comitato tecnico sono prescelti dal Consiglio direttivo e durano in carica un anno. Il Comitato tecnico elabora i programmi del corsi, propone al Consiglio direttivo il conferimento di incarichi di insegnamento, promuove studi e ricerche per il miglioramento dei metodi di selezione e formazione del personale delle Amministrazioni dello Stato. Il Comitato tecnico puo' invitare a partecipare alle riunioni, con voto consultivo nelle materie di rispettiva competenza, i capi del personale dei vari Ministeri.

Regolamento Scuola superiore della pubblica Amministrazione-art. 8

Art. 8. Agli uffici della Scuola sono comandati, nel limite di cinque unita', impiegati dello Stato della carriera direttiva con qualifica non superiore a ispettore generale. La Scuola per il funzionamento dei propri uffici si avvale, altresi', di personale delle altre carriere, nella posizione di comando.

Regolamento Scuola superiore della pubblica Amministrazione-art. 9

Art. 9. Per l'insegnamento e per le attivita' di studio si provvede mediante impiegati dello Stato e professori titolari di Universita' comandati presso la Scuola superiore. Gli incarichi di insegnamento e di ricerca sono affidati a professori universitari di ruolo, a liberi docenti, a magistrati e ad impiegati civili dello Stato, nonche' ad estranei alle Amministrazioni dello Stato che abbiano particolare competenza tecnica notoriamente riconosciuta, secondo le norme vigenti. Per lo svolgimento delle funzioni di assistente, presso la Scuola superiore, possono essere comandati, entro i limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, assistenti universitari e impiegati civili della carriera direttiva con qualifica non superiore a direttore di sezione o equiparata.

Regolamento Scuola superiore della pubblica Amministrazione-art. 10

Art. 10. Il compenso per l'incarico di insegnamento nel corsi attuati dalla Scuola superiore della pubblica Amministrazione e' fissato secondo le norme vigenti per gli incarichi di insegnamento presso le Universita' e gli Istituti di istruzione superiore. Il compenso per l'incarico di studi e di ricerche e' determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, a norma dell'[art. 380 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1957-01-10;3~art380).

Regolamento Scuola superiore della pubblica Amministrazione-art. 11

Art. 11. I corsi di formazione per impiegati in prova, di aggiornamento per impiegati con qualifiche inferiori a direttore di sezione ed equiparati, di perfezionamento per direttore di sezione ed equiparati, di integrazione per il passaggio, nel casi previsti dalla legge, dalla carriera di concetto a quella direttiva degli impiegati non provvisti del diploma di laurea, di specializzazione scientifica e di qualificazione teorica per i servizi propri di ciascuna carriera ed amministrazione, sono, di regola, attuati presso la Scuola superiore della pubblica Amministrazione. I corsi di formazione sono obbligatori per tutti gli impiegati di prima nomina ed hanno la durata non inferiore ai tre mesi. I partecipanti ai corsi attuati dalla Scuola, di regola, sono ospitati dalla stessa come convittori. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Scuola puo' anche avvalersi delle Universita', dei Ministeri, degli Enti pubblici, degli Istituti ed Enti culturali.

Regolamento Scuola superiore della pubblica Amministrazione-art. 12

Art. 12. I corsi richiesti dalle singole Amministrazioni sono, di regola, organizzati presso le stesse; in particolare quelli di specializzazione scientifica e di qualificazione tecnica.

Regolamento Scuola superiore della pubblica Amministrazione-art. 13

Art. 13. Le Amministrazioni che intendono organizzare propri corsi debbono, entro il 30 giugno di ciascun anno, farne proposta alla Presidenza del Consiglio di Ministri, indicando i docenti, i tipi dei corsi, la durata di essi, i programmi di studi e le sedi. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio direttivo della Scuola, autorizza i corsi che possono svolgersi presso le Amministrazioni richiedenti.

Regolamento Scuola superiore della pubblica Amministrazione-art. 14

Art. 14. Sono ammessi a frequentare i corsi gli impiegati di ruolo dello Stato in attivita' di servizio che rientrano nelle categorie previste per ciascun tipo di corso. Non possono essere ammessi a frequentare i corsi agli impiegati sospesi ai sensi degli [art. 91](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1957-01-10;3~art91) e [92, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1957-01-10;3~art92). Ai corsi di perfezionamento possono essere ammessi, come aggregati, anche i dipendenti di enti pubblici.

Regolamento Scuola superiore della pubblica Amministrazione-art. 15

Art. 15. Per l'attuazione dei corsi di formazione le Amministrazioni sono tenute a comunicare alla Scuola superiore la data di assunzione dei vincitori dei concorsi a posti della carriera direttiva. La Scuola superiore comunica alle Amministrazioni dello Stato i corsi che essa attua almeno 30 giorni prima del loro inizio, indicando il numero dei posti, l'assegnazione del numero di questi a ciascun ministero, il programma e la durata di ciascun corso. Nei limiti dei posti assegnati, le Amministrazioni dello Stato provvedono all'ammissione degli interessati ai corsi facoltativi, secondo i criteri fissati nel [secondo comma dell'art. 151 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1957-01-10;3~art151-com2).

Regolamento Scuola superiore della pubblica Amministrazione-art. 16

Art. 16. Durante la frequenza dei corsi l'impiegato e' considerato in servizio a tutti gli effetti. Al termine dei corsi i partecipanti sono sottoposti ad un esame, costituito da una o piu' prove scritte e da un colloquio sulle materie che hanno formato oggetto di insegnamento durante il corso. Per ogni prova scritta e per il colloquio e' attribuito al partecipante un punteggio espresso in trentesimi. Ad ogni partecipante ai corsi di aggiornamento e' affidata una indagine tecnica da compiere presso una Amministrazione centrale o periferica, al fine di studiare il perfezionamento dei metodi amministrativi e di proporre miglioramenti nel funzionamento dei servizi. Sulla relazione presentata dal partecipante alla fine del corso e' espresso dalla Commissione di esami un giudizio motivato con l'assegnazione di un punteggio espresso in trentesimi. L'esito del corso e' comunicato all'impiegato e alla Amministrazione di appartenenza, l'esito del corso e' ritenuto non favorevole e non e' valutato ai fini dell'[art. 151, terzo comma del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1957-01-10;3~art151-com3), se il punteggio riportato dal partecipante e' inferiore ai diciotto trentesimi. Le Commissioni giudicatrici sono composte da cinque membri e sono nominate dal Consiglio direttivo.

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