DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1962, n. 577
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e da' esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla, Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al Gruppo di Studi per l'Unione doganale europea;
Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e da' esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione, delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955;
Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunita' europea, del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunita' della Comunita'; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa;
Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica, e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee;
Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584, che da' applicazione alla Decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita' Europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' di apportare modificazioni al regime daziario per determinati prodotti;
Sentita la, Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 e successive aggiunte e modificazioni Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:
Art. 1
I dazi applicati al 1 gennaio 1957, che, per effetto dei decreti del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1958, n. 1103, 28 giugno 1960, n. 588, 24 dicembre 1960, n. 1585 e 21 dicembre 1961, n. 1339, furono ridotti complessivamente del 40%, sono ulteriormente ridotti del 10% per le merci importate dagli Stati membri della Comunita' Economica Europea, ad eccezione dei dazi relativi ai prodotti compresi nelle voci della tariffa doganale elencate nell'annessa tabella, firmata dal Ministro per le finanze, che si applicano nella misura indicata a fianco di ciascuna voce, e fatte salve altresi' le eccezioni previste negli articoli seguenti.
Art. 2
Per usufruire delle riduzioni daziarie previste nel precedente art. 1, le spedizioni debbono essere accompagnate dal "certificato di circolazione delle merci", rilasciato dalla Dogana del Paese di esportazione in conformita' alle decisioni adottate il 28 giugno 1960 e il 5 dicembre 1960 dalla Commissione della Comunita' Economica Europea, riprodotte in allegato al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1587.
Art. 3
La riduzione del 10% di cui all'art. 1 non si applica, per i prodotti formanti oggetto del mercato comune della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e della Comunita' europea dell'energia atomica, nonche' per i prodotti compresi nei Capitoli e voci della tariffa doganale sottoelencati, per i quali continuano ad essere riscossi i dazi nella misura attualmente in vigore, fino alle eventuali scadenze per gli stessi previste: Voci 05.04, 05.15, 13.03-B, 15.01, 15.02, 15.03, 15.04,15.07, 15.12, 15.13, 15.17, 17.01, 17.02, 17.03, 17.05, 22.04, 22.05, 22.08, 22.09-A, 28.15-B, 28.19-A, 28.27,28.30-A-VII-a, 28.35-A-III-a, 28.41-B-II-a, 28.47-B-I-c, 28.47-B-I-d, 28.55-C-I, 32.07-A-V-a, 45.01, 50.02-A, 50.02-B, 50.04-A, 50.04-B, 50.07-A, 50.08, 50.09-A-I,60.09-A-II, 50.09-B, 50.09-C-I, 50.09-C-II, 59.17-B-I-a, 61.06-B-I-b, 78.02, 78.03, 78.04-A-I, 78.04-A-II, 78.04-B,78.05-A-I, 78.05-A-II, 78.05-B, 79.02-A, 79.02-B, 79.03-A,79.03-B-II, 85.04-A, 85.04-C-II-c-1, 85.23-B-I-a-1, 85.23-B-I-a-2, 93.07-B-II-a-2-aa-alfa; Capitoli dal 1 al 4 compresi, dal 6 all'8 compresi, dal 10 al 12 compresi, 16, 20 e 23, ad eccezione delle voci rientranti in detti Capitoli ed elencati nell'annessa tabella.
Art. 4
Per le merci importate nelle condizioni di cui agli articoli 1 e 3 rimane applicabile, fino alle eventuali scadenze per le stesse previste, il regime daziario in vigore, qualora questo risulti inferiore a quello applicato al 1 gennaio 1957 e ridotto secondo le norme del presente decreto.
Art. 5
Sulle merci importate dai Paesi e Territori non europei, associati alla Comunita' Economica Europea, sono riscossi i dazi doganali nella misura stabilita nei precedenti articoli 1 e 3 a condizione che le merci stesse siano accompagnate da un certificato d'origine rilasciato dalle competenti autorita' dei Paesi e Territori di esportazione e risultino trasportate direttamente dal luogo di origine fino a uno qualsiasi degli Stati membri della predetta Comunita'.
Art. 6
I dazi ridotti secondo le norme del presente decreto sono arrotondati per difetto alla, prima cifra decimale.
Art. 7
Il presente decreto entra in vigore il 1 luglio 1962.
SEGNI FANFANI - TRABUCCHI - PICCIONI -TREMELLONI - LA MALFA - RUMOR - COLOMBO - PRETI - MACRELLI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 giugno 1968
Atti del Governo, registro n. 152, foglio n. 14. - VILLA
Tabella
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.