DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 589

Type DPR
Publication 1962-01-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, N. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 23 luglio 1959, per i dipendenti dalle Casse Rurali ed Artigiane;

Visti, per la Lombardia:

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Milano, in data 15 febbraio 1960 del contratto e degli accordi sopra indicati, depositata presso il Ministero del lavoro e della previdenza soci le, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per quale sono stati stipulati, relativamente ai lavoratori dipendenti dalle Casse Rurali ed Artigiane della Lombardia, il contratto collettivo 20 maggio 1956 e gli accordi collettivi 6 settembre 1956 e 25 luglio 1955 sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e norma cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle Casse Rurali ed Artigiane della Lombardia.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1962

Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 46. - VILLA

Allegati

CONTRATTO COLLETTIVO 20 MAGGIO 1956 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE CASSE RURALI E ARTIGIANE DELLA LOMBARDIA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 6 SETTEMBRE 1956 SULL'AUMENTO DELLE RETRIBUZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE CASSE RURALI E ARTIGIANE DELLA LOMBARDIA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 25 LUGLIO 1959 SULLA PROROGA CON MODIFICHE DEL CONTRATTO COLLETTIVO 20) MAGGIO 1956 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE CASSE RURALI E ARTIGIANE DELLA LOMBARDIA. Parte di provvedimento in formato grafico

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