DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 589
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, N. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 23 luglio 1959, per i dipendenti dalle Casse Rurali ed Artigiane;
Visti, per la Lombardia:
- il contratto collettivo 20 maggio 1956, e relative tabelle, per i lavoratori dipendenti dalle Casse Rurali ed Artigiane, stipulato tra l'Unione Regionale delle Cooperative di Credito e la Commissione Sindacale dei Dipendenti delle Casse Rurali ed Artigiane della Lombardia';
- l'accordo collettivo 6 settembre 1956, sull'aumento delle retribuzioni per i lavoratori dipendenti dalle Casse Rurali ed Artigiane, stipulato tra l'Unione Regionale Cooperative di Credito e il Comitato Sindacale Dipendenti Casse Rurali Lombarde;
- l'accordo collettivo 25 luglio 1959, sulla proroga con modifiche del contratto collettivo 20 maggio 1956 per i lavoratori dipendenti dalle Casse Rurali ed Artigiane, stipulato tra l'Unione Regionale Cooperative di Credito e il Sindacato Dipendenti Casse Rurali Lombarde;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Milano, in data 15 febbraio 1960 del contratto e degli accordi sopra indicati, depositata presso il Ministero del lavoro e della previdenza soci le, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per quale sono stati stipulati, relativamente ai lavoratori dipendenti dalle Casse Rurali ed Artigiane della Lombardia, il contratto collettivo 20 maggio 1956 e gli accordi collettivi 6 settembre 1956 e 25 luglio 1955 sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e norma cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle Casse Rurali ed Artigiane della Lombardia.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 46. - VILLA
Allegati
CONTRATTO COLLETTIVO 20 MAGGIO 1956 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE CASSE RURALI E ARTIGIANE DELLA LOMBARDIA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 6 SETTEMBRE 1956 SULL'AUMENTO DELLE RETRIBUZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE CASSE RURALI E ARTIGIANE DELLA LOMBARDIA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 25 LUGLIO 1959 SULLA PROROGA CON MODIFICHE DEL CONTRATTO COLLETTIVO 20) MAGGIO 1956 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE CASSE RURALI E ARTIGIANE DELLA LOMBARDIA. Parte di provvedimento in formato grafico
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.