DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 590
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959 per i dipendenti da aziende di ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina che abbiano non piu' di nove camere per alloggio;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 22 settembre 1959 per il personale salariato dipendente dagli alberghi, hotels meubles, pensioni e locande, nonche' ristoranti, caffe' e bars annessi;
Visti l'accordo nazionale 11 ottobre 1957 ed il protocollo aggiuntivo 19 maggio 1958, per l'applicazione della scala mobile al settore dei pubblici esercizi;
Visto l'accordo nazionale 27 gennaio 1948 sulle Commissioni paritetiche di qualifica e di conciliazione, per i dipendenti dalle aziende di cui al predetto contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959;
Visto l'accordo 18 febbraio 1957 per la; competenza organizzativa della Federazione delle Associazioni italiane Alberghi-Turismo e della Federazione italiana Pubblici Esercizi;
Visto, per la provincia di Vercelli, l'accordo collettivo 27 giugno 1955, stipulato tra il Sindacato Alberghi, Ristoranti, Mense, Locande e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Provinciale Liberi Sindacati;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 11 della provincia di Vercelli, in data 6 febbraio 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato l'accordo collettivo 27 giugno 1955, relativo a tutti i prestatori d'opera dipendenti dagli alberghi, ristoranti, mense, locande, siti nell'ambito della competenza territoriale dell'Associazione Commercianti della provincia di Vercelli, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della rispettiva, categoria purche' con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese esercenti le attivita' indicati nell'accordo collettivo di cui al primo comma, del provincia di Vercelli.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 45. - VILLA
Accordo collettivo
ACCORDO COLLETTIVO 27 GIUGNO 1955 PER TUTTI I PRESTATORI D'OPERA DIPENDENTI DAGLI ALBERGHI, RISTORANTI, MENSE, LOCANDE, SITI NELL'AMBITO DELLA COMPETENZA TERRITORIALE DELL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI VERCELLI. Parte di provvedimento in formato grafico
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