LEGGE 6 maggio 1862, n. 607

Type Legge
Publication 1862-05-06
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, per il personale dipendente dalle aziende commerciali;

Visti per la provincia di Pescara:

il contratto collettivo integrativo 14 dicembre 1956, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la Federazione italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini - C.I.S.L. -, la Federazione italiana Lavoratori del Commercio e Aggregati - C.G.I.L. -, l'Unione italiana del Lavoro;

l'accordo collettivo integrativo 29 febbraio 1960, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la Federazione italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini - C.I.S.L. -, la Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Unione italiana del Lavoro;

Visto, per la provincia di Teramo, l'accordo collettivo integrativo 25 giugno 1956, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Pescara, in data 16 marzo 1960, n. 9 della medesima provincia, in data 10 marzo 1961, n. 2 della provincia di Teramo, in data 25 marzo 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' commerciali per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Pescara, il contratto collettivo integrativo 14 dicembre 1956 e l'accordo collettivo integrativo 29 febbraio 1960; - per la provincia di Teramo, l'accordo collettivo integrativo 25 giugno 1956; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali indicate nel contratto e negli accordi di cui al primo comma, delle province di Pescara e Teramo.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 giugno 1962

Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 137. - VILLA

Allegati

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 14 DICEMBRE 1956 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI PESCARA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 29 FEBBRAIO 1960 PER L'AGGIORNAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DEI DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI PESCARA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 25 GIUGNO 1956, INTEGRATIVO DELL'ACCORDO NAZIONALE SUL CONGLOBAMENTO 5 DICEMBRE 1955, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI TERAMO. Parte di provvedimento in formato grafico

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