DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 613

Type DPR
Publication 1962-01-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 luglio 1959, per i lavoratori dipendenti dalle aziende che effettuano le seconde lavorazioni del vetro;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1959, per i lavoratori addetti alla industria metalmeccanica e alla installazione di impianti;

Visti, per il comune di La Spezia:

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 26 e n. 27 della provincia di La Spezia, rispettivamente in data 6 e 7 luglio 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della, previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per il comune di La Spezia; - l'accordo collettivo integrativo 19 gennaio 1960, relativo alla istituzione di una giornata festiva in fra settimanale in sostituzione di quella del Santo Patrono per i dipendenti dalle aziende che effettuano le seconde lavorazioni del vetro; - l'accordo collettivo integrativo 12 febbraio 1960, relativo alla istituzione di una giornata festiva infrasettimanale in sostituzione di quella del Santo Patrono per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e installatrici di impianti; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della rispettiva categoria, purche' con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese che effettuano le seconde lavorazioni del retro e dalle imprese metalmeccaniche e installatrici di impianti del comune di La Spezia.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 giugno 1962

Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 123. - VILLA

Accordi collettivi

ACCORDO COLLETTIVO 19 GENNAIO 1960, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 28 LUGLIO 1959, PER LA ISTITUZIONE DI UNA GIORNATA FESTIVA INFRASETTIMANALE IN SOSTITUZIONE DI QUELLA DEL S. PATRONO PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE CHE EFFETTUANO LE SECONDE LAVORAZIONI DEL VETRO DEL COMUNE DI LA SPEZIA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 12 FEBBRAIO 1960, RELATIVO ALLA ISTITUZIONE DI UNA GIORNATA FESTIVA INFRASETTIMANALE IN SOSTITUZIONE DI QUELLA DEL S. PATRONO, PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE METALMECCANICHE ED INSTALLATRICI DI IMPIANTI DEL COMUNE DI LA SPEZIA. Parte di provvedimento in formato grafico

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