DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 626
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visti, per le province di Bologna, Forli', Modena, Parma, Ravenna, Reggio Emilia:
- il contratto collettivo 24 luglio 1959, per gli operai dipendenti da aziende esercenti cave di sabbia e ghiaia, stipulato tra le Associazioni degli Industriali delle predette province, l'Associazione degli Industriali di Rimini e Circondario e la Federazione Nazionale Lavoratori Industria Estrattiva - C.I.S.N.A.L. -; e, in pari data, tra le Associazioni degli Industriali citate e i Sindacati Provinciali ed il Sindacato di Rimini della Federazione italiana Lavoratori Legno Edili e Affini C.G.I.L. -, i Sindacati Provinciali ed il Sindacato di Rimini della Federazione italiana Lavoratori Costruzioni Affini - C.I.S.L. -, i Sindacati Provinciali ed il Sindacato di Rimini della Federazione Nazionale Edili ed Affini e del Legno - U.I.L.;
- il contratto collettivo 10 luglio 1957 (art. 46), per operai dipendenti da aziende esercenti cave di sabbia e ghiaia, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto collettivo 24 luglio 1959;
Visto, per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo 24 marzo 1955, sulle retribuzioni minime degli operai dipendenti da aziende esercenti cave di sabbia e ghiaia, stipulato tra l'Associazione Industriali e l'Unione Sindacale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;
Visto, per la provincia di Forli', l'accordo collettivo 23 luglio 1959, sulle retribuzioni per gli operai dipendenti da aziende esercenti cave di sabbia e ghiaia, stipulato tra le Associazioni Industriali di Forli' e di Rimini e le Camere Confederali del Lavoro - C.G.I.L. - di Forli' e di Rimini, l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. - di Forli', la Camera Sindacale Provinciale U.I.L. - di Rimini, l'Unione Provinciale - C.I.S.N.A.L. - di Forli';
Visto, per la provincia di Modena, l'accordo collettivo 10 agosto 1959, sulle retribuzioni minime orarie degli operai dipendenti da aziende esercenti cave di ghiaia e sabbia, stipulato tra l'Associazione Industriali e la Camera del Lavoro - C.G.I.L. -, la Confederazione italiana Sindacale Lavoratori, l'Unione italiana del Lavoro;
Visto, per la provincia di Parma, l'accordo collettivo 30 settembre 1959, sulle retribuzioni minime degli operai dipendenti da aziende esercenti cave di sabbia e ghiaia, stipulato tra l'Unione Parmense degli Industriali e il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Lavoratori Legno, Edili ed Affini - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Lavoratori Costruzioni Affini - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale della Federazione Nazionale Edili ed Affini e del Legno - U.I.L. -, cui ha aderito, in pari data, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;
Visto, per la provincia di Ravenna, l'accordo collettivo 27 settembre 1959, sulle retribuzioni minimi degli operai dipendenti da aziende esercenti cave di sabbia e ghiaia, stipulato tra l'Associazione Industriali e la Unione italiana del Lavoro, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Confederazione Generale italiana del Lavoro, cui ha aderito, in data 15 marzo 1961, l'Unione Provinciale - C.I.S.N.A.L. -;
Visto, per la provincia di Reggio Emilia, l'accordo collettivo 30 settembre 1951, sulle retribuzioni minime orarie per gli operai dipendenti dalle cave di sabbia e ghiaia, stipulato tra l'Associazione Industriali, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale - U.I.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 e 20 della provincia di Bologna, in data 13 agosto 1960 e 29 aprile 1961, n. 6 della provincia di Modena, in data 26 gennaio 1960, dei contratti e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, relativamente agli operai dipendenti da aziende esercenti cave di sabbia e ghiaia: - per le province di Bologna, Forli', Modena, Parma, Ravenna, Reggio Emilia: il contratto collettivo 24 luglio 1959; il contratto collettivo 10 luglio 1957 (articolo 46); - per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo 24 marzo 1955; - per la provincia di Forli', l'accordo collettivo 24 luglio 1959; - per la provincia di Modena, l'accordo collettivo 10 agosto 1959; - per la provincia di Parma, l'accordo collettivo 30 settembre 1959; - per la provincia di Ravenna, l'accordo collettivo 27 settembre 1959; - per la provincia di Reggio Emilia, l'accordo collettivo 30 settembre 1954; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese esercenti cave di ghiaia e sabbia delle province di Bologna, Forli', Modena, Parma, Ravenna e Reggio Emilia.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 56. - VILLA
Allegato
CONTRATTO COLLETTIVO 24 LUGLIO 1959 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI CAVE DI SABBIA E GHIAIA NELLE PROVINCE DI BOLOGNA, FORLI', MODENA, PARMA, RAVENNA, REGGIO EMILIA. Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO 10 LUGLIO 1957 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI CAVE DI SABBIA E GHIAIA NELLE PROVINCE DI BOLOGNA, FORLI', MODENA, PARMA, RAVENNA, REGGIO EMILIA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 24 MARZO 1955 SULLE RETRIBUZIONI MINIME PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI CAVE DI SABBIA E GHIAIA NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA FISSATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 12 GIUGNO 1954 Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 24 LUGLIO 1959 SULLE RETRIBUZIONI PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI CAVE DI SABBIA E GHIAIA NELLA PROVINCIA DI FORLI'. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 10 AGOSTO 1959, SULLE RETRIBUZIONI MINIME ORARIE PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI CAVE DI GHIAIA E SABBIA NELLA PROVINCIA DI MODENA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 30 SETTEMBRE 1959 SULLE RETRIBUZIONI MINIME DEGLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI CAVE DI SABBIA E GHIAIA NELLA PROVINCIA DI PARMA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 27 SETTEMBRE 1959, SULLE RETRIBUZIONI MINIME DEGLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI CAVE DI SABBIA E GHIAIA IN PROVINCIA DI RAVENNA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 30 SETTEMBRE 1954, SULLE RETRIBUZIONI MINIME ORARIE PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE CAVE DI SABBIA E GHIAIA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA A SEGUITO DELL'ACCORDO 12 GIUGNO 1954 SUL CONGLOBAMENTO. Parte di provvedimento in formato grafico
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