DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 627

Type DPR
Publication 1962-01-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1959, per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica e alla installazione di impianti;

Visti gli accordi collettivi nazionali 16 marzo 1956 e 23 ottobre 1959, sull'aumento delle retribuzioni per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica e alla installazione di impianti;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 7 luglio 1960, per la disciplina dell'apprendistato nell'industria metalmeccanica e nella installazione di impianti;

Visti, per la provincia di La Spezia:

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di La Spezia, in data 20 giugno 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per la provincia di La Spezia: - gli accordi collettivi 8 luglio 1946 e 13 settembre 1946, relativi alla determinazione del trattamento economico dei lavoratori dell'industria metalmeccanica addetti a lavori di particolare insalubrita'; - l'accordo collettivo 13 settembre 1946, relativo alla determinazione del trattamento economico da corrispondere ai lavoratori dell'industria metalmeccanica addetti a lavori disagiati e pesanti; - l'accordo collettivo 23 dicembre 1946, relativo ai lavoratori addetti ai lavori pesanti dell'industria metalmeccanica; - l'accordo collettivo 7 maggio 1948, relativo alla determinazione del trattamento economico dei lavoratori dipendenti dalle imprese di recuperi marittimi; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normative cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti a lavori di particolare insalubrita', a lavori disagiati e pesanti, ai recuperi marittimi, nelle imprese metalmeccaniche della provincia di La Spezia.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1962

Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 48. - VILLA

Allegato

ACCORDO COLLETTIVO 8 LUGLIO 1946 PER LA DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI LAVORATORI DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA ADDETTI A LAVORI DI PARTICOLARE INSALUBRITA' DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 13 SETTEMBRE 1946 PER LA DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI LAVORATORI DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA ADDETTI A LAVORI DI PARTICOLARE INSALUBRITA' DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 13 SETTEMBRE 1946 PER LA DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DA CORRISPONDERE AI LAVORATORI DELLA INDUSTRIA METALMECCANICA ADDETTI AI LAVORI DISAGIATI E PESANTI DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 23 DICEMBRE 1946 PER I LAVORATORI ADDETTI AI LAVORI PESANTI DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 7 MAGGIO 1948 PER LA DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI DALLE IMPRESE DI RECUPERI MARITTIMI DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA. Parte di provvedimento in formato grafico

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