DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 630
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 16 luglio 1959, per i lavoratori appartenenti alla qualifica speciale o intermedia, dipendenti da aziende esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei;
Visto il contratto collettivo nazionale 11 luglio 1959, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei;
Visti, per la provincia di Torino:
il contratto collettivo integrativo 7 dicembre 1959, per i lavoratori appartenenti alla qualifica speciale o intermedia dipendenti da aziende esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei;
il contratto collettivo integrativo 7 dicembre 1959, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei;
ambedue stipulati tra l'Associazione delle Aziende Industriali del Marmo, Pietra e Affini e la Federazione italiana Industrie Estrattive - C.G.I.L. -; la Federestrattive Provinciali - C.I.S.L. -, la Federazione Nazionale Minatori e Cavatori - U.I.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 44 della provincia di Torino, in data 30 giugno 1961, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati per la provincia di Torino il contratto collettivo integrativo 7 dicembre 1959 relativo ai lavoratori appartenenti alla qualifica speciale o intermedia, dipendenti da aziende esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei; il contratto collettivo integrativo 7 dicembre 1959 relativo agli operai dipendenti da aziende esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative da quelle concernenti alla disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori appartenenti alla qualifica speciale o intermedia e di tutti gli operai, dipendenti dalle imprese esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei nella provincia di Torino.
GRONCHI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 52. - VILLA
Allegato
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 7 DICEMBRE 1959 PER GLI APPARTENENTI ALLA QUALIFICA SPECIALE O INTERMEDIA DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI L'ATTIVITA' DI ESCAVAZIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI NELLA PROVINCIA DI TORINO. Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 7 DICEMBRE 1959 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI L'ATTIVITA' DI ESCAVAZIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI NELLA PROVINCIA DI TORINO. Parte di provvedimento in formato grafico
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.