DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 652
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega, il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1959, per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica e alla installazione di impianti;
Visto, per la zona di Biella, l'accordo collettivo 2 ottobre 1959 per gli operai dipendenti dalle aziende metalmeccaniche, stipulato tra l'Unione Industriale Biellese e la Camera Confederale del Lavoro di Biella - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Biellese - U.I.L. -; l'Unione Sindacale Provinciale di Biella C.I.S.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 26 della provincia di Vercelli, in data 26 settembre 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la zona di Biella, l'accordo collettivo 2 ottobre 1959, relativo agli operai dipendenti dalle aziende metalmeccaniche, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelli concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese metalmeccaniche della zona di Biella.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 125. - VILLA
Accordo Collettivo
ACCORDO COLLETTIVO 2 OTTOBRE 1959 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE METALMECCANICHE DELLA ZONA DI BIELLA. Parte di provvedimento in formato grafico
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