DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 670
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 2 marzo 1955, per il personale dipendente da cooperative di consumo e consorzi da queste costituiti;
Visto l'accordo 22 luglio 1957, per l'attuazione del congegno di scala mobile in favore del personale dipendente da cooperative di consumo e consorzi da queste costituiti;
Visto l'accordo nazionale 8 maggio 1958, concernente la modifica del suddetto contratto collettivo nazionale di lavoro 2 marzo 1955 ed il conglobamento delle voci della retribuzione dei lavoratori interessati;
Visto, per la provincia di Ancona, il contratto collettivo integrativo 6 dicembre 1955, stipulato tra la Unione Provinciale delle Cooperative e Mutue, la Federazione Provinciale Cooperative e Mutue e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, l'Unione italiana del Lavoro;
Visto, per la provincia di Macerata, il contratto collettivo integrativo 12 dicembre 1958, stipulato tra la Unione Provinciale delle Cooperative e Mutue, la Federazione Provinciale Cooperative e Mutue e la Camera del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, l'Unione italiana del Lavoro;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Ancona, in data 16 aprile 1960, e n. 1 della provincia di Macerata, in data 2 maggio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita', per le quali sono stati stipulati, per il personale dipendente da cooperative di consumo e consorzi da queste costituiti: - per la provincia di Ancona, il contratto collettivo integrativo 6 dicembre 1955; - per la provincia, di Macerata, il contratto collettivo integrativo 12 dicembre 1958; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutto il personale dipendente dalle imprese indicate nei contratti di cui al primo comma, delle province di Ancona e Macerata.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 110. - VILLA
Allegato
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 6 DICEMBRE 1955, PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA COOPERATIVE DI CONSUMO E CONSORZI DA QUESTE COSTITUITI DELLA PROVINCIA DI ANCONA. Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 12 DICEMBRE 1958, PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA COOPERATIVE DI CONSUMO E CONSORZI DA QUESTE COSTITUITI DELLA PROVINCIA DI MACERATA. Parte di provvedimento in formato grafico
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