DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 675
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la provincia di Verona, l'accordo collettivo 20 giugno 1960, per i lavoratori addetti alla trebbiatura di cereali e semi da prato per conto terzi, stipulato tra l'Associazione Provinciale Trebbiatori e Motoaratori e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Camera del Lavoro, la U.I.L.-Terra, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 17 della provincia di Verona, in data 22 luglio 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta dei Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Verona, lo accordo collettivo 20 giugno 1960, relativo ai lavoratori addetti alla trebbiatura di cereali e semi da prato per conto terzi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo, anzidetto annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti ai lavori di trebbiatura di cereali e semi da prato per conto terzi nella provincia di Verona.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 29. - VILLA
Accordo
ACCORDO COLLETTIVO 20 GIUGNO 1960 PER I LAVORATORI ADDETTI ALLA TREBBIATURA DI CEREALI E SEMI DA PRATO PER CONTO TERZI NELLA PROVINCIA DI VERONA. Parte di provvedimento in formato grafico
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