DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 676

Type DPR
Publication 1962-01-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1939, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 7 luglio 1965, e relative tabelle, per i dipendenti dalle aziende farmaceutiche municipalizzate, stipulato tra la Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas, Acqua e Varie, con l'assistenza della Confederazione della Municipalizzate e della Sezione Nazionale Aziende Farmaceutiche municipalizzate e la Federazione italiana Lavoratori Commercio e Aggregati, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali e Affini, con l'assistenza del Sindacato Nazionale Farmacisti non Proprietari e con la partecipazione della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Unione italiana Dipendenti da Aziende Commerciali e Affini, con la partecipazione dell'Unione italiana, del Lavoro; al quale ha aderito, in data 25 maggio 1960, la Federazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori del Commercio, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Visto l'accordo 15 aprile 1959, e relative tabelle, per il rinnovo del predetto contratto collettivo nazionale di lavoro 7 luglio 1956, stipulato dalle medesime associazioni sindacali; al quale ha aderito, in data 25 maggio 1969, la Federazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori del Commercio, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 70 del 12 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati il contratto collettivo nazionale di lavoro 7 luglio 1956 e l'accordo 15 aprile 1959, relativi ai dipendenti da aziende farmaceutiche municipalizzate, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese municipalizzate esercenti farmacie, magazzini all'ingrosso e laboratori farmaceutici, ad eccezione dei dirigenti.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1962

Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 31. - VILLA

Allegato

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 7 LUGLIO 1956 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE FARMACEUTICHE MUNICIPALIZZATE. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO DEL 15 APRILE 1959 PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 7 LUGLIO 1956 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE FARMACEUTICHE MUNICIPALIZZATE. Parte di provvedimento in formato grafico

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