DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 677

Type DPR
Publication 1962-01-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 30 aprile 1952 per i lavoratori dipendenti dalle aziende boschive e forestali;

Visti, per la provincia di Novara, con esclusione delle zone del Verbano, Cusio e Ossola:

Visti, per le zone del Verbano, Cusio e Ossola:

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 2 e 3 della provincia di Novara, in data 14 giugno 1960 e 25 luglio 1960 degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per le quale sono stati stipulati, per i lavoratori dipendenti dalle aziende boschive e forestali: - per la provincia di Novara, con esclusione delle Zone del Verbano, Cusio e Ossola, il contratto collettivo integrativo 30 marzo 1954, l'accordo collettivo 21 maggio 1955; - per le zone del Verbano, Cusio e Ossola, il contratto collettivo integrativo 2 marzo 1953, l'accordo collettivo 1 febbraio 1955; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese boschive e forestali della provincia di Novara e delle zone del Verbano, Cusio e Ossola.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1962

Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 28. - VILLA

Allegato

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 30 MARZO 1954 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE BOSCHIVE E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI NOVARA, CON ESCLUSIONE DELLE ZONE DEL VERBANO, CUSIO E OSSOLA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 21 MAGGIO 1955 PER IL CONGLOBAMENTO DELLE RETRIBUZIONI MINIME UNIFICATE DEGLI OPERAI, INTERMEDI ED IMPIEGATI DELL'INDUSTRIA BOSCHIVA DELLA PROVINCIA DI NOVARA, CON ESCLUSIONE DELLE ZONE DEL VERBANO, CUSIO E OSSOLA. Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 2 MARZO 1953 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE BOSCHIVE E FORESTALI DELLE ZONE DEL VERBANO, CUSIO E OSSOLA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 1 FEBBRAIO 1955 PER IL CONGLOBAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DEGLI OPERAI, INTERMEDI ED IMPIEGATI DELL'INDUSTRIA BOSCHIVA DELLE ZONE DEL VERBANO, CUSIO E OSSOLA. Parte di provvedimento in formato grafico

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