DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 677
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 30 aprile 1952 per i lavoratori dipendenti dalle aziende boschive e forestali;
Visti, per la provincia di Novara, con esclusione delle zone del Verbano, Cusio e Ossola:
- il contratto collettivo integrativo 30 marzo 1954, stipulato tra la Associazione Provinciale degli Industriali e il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Lavoratori Legno - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale della Federazione Unitaria Lavoratori Legno - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;
- l'accordo collettivo 14 marzo 1946, per l'incasellamento merceologico dell'industria boschiva, allegato al suddetto contratto collettivo;
- l'accordo collettivo 21 maggio 1955, e relative tabelle, per il conglobamento delle retribuzioni minime unificate degli operai intermedi ed impiegati dell'industria boschiva, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e il Sindacato Provinciale dei Lavoratori Legno Artistiche e Varie - C.I.S.L. -, l'Unione italiana del Lavoro;
Visti, per le zone del Verbano, Cusio e Ossola:
- il contratto collettivo integrativo 2 marzo 1953, stipulato tra l'Unione Industriali del Verbano, Cusio e Ossola, e il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Lavoratori Legno - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale della Federazione Unitaria Lavoratori Legno - C.I.S.L. -;
- l'accordo collettivo 1 febbraio 1955, e relative tabelle, per il conglobamento delle retribuzioni degli operai, intermedi ed impiegati dell'industria boschiva, stipulato tra l'Unione Industriali del Verbano, Cusio e Ossola e l'Unione Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale - U.I.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 2 e 3 della provincia di Novara, in data 14 giugno 1960 e 25 luglio 1960 degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per le quale sono stati stipulati, per i lavoratori dipendenti dalle aziende boschive e forestali: - per la provincia di Novara, con esclusione delle Zone del Verbano, Cusio e Ossola, il contratto collettivo integrativo 30 marzo 1954, l'accordo collettivo 21 maggio 1955; - per le zone del Verbano, Cusio e Ossola, il contratto collettivo integrativo 2 marzo 1953, l'accordo collettivo 1 febbraio 1955; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese boschive e forestali della provincia di Novara e delle zone del Verbano, Cusio e Ossola.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 28. - VILLA
Allegato
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 30 MARZO 1954 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE BOSCHIVE E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI NOVARA, CON ESCLUSIONE DELLE ZONE DEL VERBANO, CUSIO E OSSOLA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 21 MAGGIO 1955 PER IL CONGLOBAMENTO DELLE RETRIBUZIONI MINIME UNIFICATE DEGLI OPERAI, INTERMEDI ED IMPIEGATI DELL'INDUSTRIA BOSCHIVA DELLA PROVINCIA DI NOVARA, CON ESCLUSIONE DELLE ZONE DEL VERBANO, CUSIO E OSSOLA. Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 2 MARZO 1953 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE BOSCHIVE E FORESTALI DELLE ZONE DEL VERBANO, CUSIO E OSSOLA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 1 FEBBRAIO 1955 PER IL CONGLOBAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DEGLI OPERAI, INTERMEDI ED IMPIEGATI DELL'INDUSTRIA BOSCHIVA DELLE ZONE DEL VERBANO, CUSIO E OSSOLA. Parte di provvedimento in formato grafico
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