DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 678
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alle predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, l'accordo interconfederale 12 giugno 1954 sul conglobamento e sul riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali;
Visti, per la provincia di Milano:
- il contratto collettivo 18 ottobre 1957, e relative tabelle, per gli operai dipendenti dalle imprese produttrici di manichini ed attrezzi per vetrine, con qualsiasi materia prima prodotti, stipulato tra l'Associazione Industriale Lombarda e il Sindacato Provinciale Lavoratori del Legno, Edili ed Affini - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie - C.I.S.L. -, l'Unione italiana Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie - U.I.L. -;
- il contratto collettivo 19 febbraio 1952, per gli impiegati dipendenti dalle imprese produttrici di manichini ed attrezzi per vetrina, con qualsiasi materia prima, prodotti, stipulato tra l'Associazione Industriale Lombarda e il Sindacato Provinciale Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie - C.I.S.L. -, il Sindacato Legno, Artistiche e Varie - C.G.I.L. -;
- l'accordo collettivo 3 novembre 1954, e relative tabelle, per l'attuazione dell'accordo 12 giugno 1954 sul conglobamento e sul riassetto zonale delle retribuzioni nei riguardi delle imprese produttrici di manichini, stipulato tra l'Associazione Industriale Lombarda e il Sindacato Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie - C.I.S.L. -, il Sindacato Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie - U.I.L. -;
ai quali ha aderito, in data 22 luglio 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 12 della provincia di Milano, in data 2 settembre 1960, dei contratti e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Milano: - il contratto collettivo 18 ottobre 1957, relativo agli operai dipendenti dalle imprese produttrici di manichini ed attrezzi per vetrina, con qualsiasi materia prima prodotti; - il contratto collettivo 19 febbraio 1952, relativo agli impiegati dipendenti dalle imprese produttrici di manichini ed attrezzi per vetrine, con qualsiasi materia prima prodotti; - l'accordo collettivo 3 novembre 1954, relativo all'attuazione dell'accordo 12 giugno 1954, sul conglobamento e sul riassetto zonale delle retribuzione nei riguardi delle imprese produttrici dei manichini; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili, relativamente al conglobamento e al riassetto zonale delle retribuzioni, con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di manichini ed attrezzi per vetrina, della provincia di Milano.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 27. - VILLA
Allegato
CONTRATTO COLLETTIVO 18 OTTOBRE 1957 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE PRODUTTRICI DI MANICHINI E ATTREZZI PER VETRINA CON QUALSIASI MATERIA PRIMA PRODOTTI, DELLA PROVINCIA DI MILANO. Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO 19 FEBBRAIO 1952 PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DALLE IMPRESE PRODUTTRICI DI MANICHINI E ATTREZZI PER VETRINA CON QUALSIASI MATERIA PRIMA PRODOTTI, DELLA PROVINCIA DI MILANO. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 3 NOVEMBRE 1954 PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO 12 GIUGNO 1954 SUL CONGLOBAMENTO E SUL RIASSETTO ZONALE DELLE RETRIBUZIONI NEI RIGUARDI DELLE IMPRESE PRODUTTRICI DI MANICHINI DELLA PROVINCIA DI MILANO. Parte di provvedimento in formato grafico
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