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LEGGE 6 luglio 1862, n. 689

Current text a fecha 1970-01-02

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 2 marzo 1955 per il personale dipendente da Cooperative di consumo e da Consorzi da queste costituiti, stipulato tra la Federazione Nazionale delle Cooperative di Consumo, con la partecipazione della Confederazione Cooperativa italiana, la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, settore della Cooperazione di Consumo, con la partecipazione della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, e la Federazione italiana Lavoratori del Commercio ed Aggregati con l'intervento della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione italiana Sindacati Addetti Commercio ed Affini, con l'intervento della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Dipendenti Aziende Commerciali ed Affini, con l'intervento dell'Ufficio Sindacale dell'Unione italiana del Lavoro; al quale ha aderito, in data 10 maggio 1960, la Federazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori del Commercio;

Visto l'accordo 22 luglio 1957, e relativa tabella, per l'attuazione del congegno di scala mobile in favore del personale dipendente dalle Cooperative di consumo e Consorzi da queste costituite, stipulato tra l'Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumo, la Federazione Nazionale delle Cooperative di Consumo, e la Federazione italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali ed Affini, la Federazione italiana del Commercio ed Aggregati, l'Unione italiana Dipendenti Aziende Commerciali ed Affini; al quale ha aderito, in data 10 maggio 1960, la Federazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori del Commercio;

Visto l'accordo nazionale 8 maggio 1958, concernente la modifica del suddetto contratto collettivo nazionale di lavoro 2 maggio 1955 ed il conglobamento delle voci della retribuzione dei lavoratori interessati, stipulato tra la Federazione Nazionale Cooperative di Consumo, con la partecipazione della Confederazione Cooperativa italiana, l'Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumo, con la partecipazione della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, e la Federazione italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali ed Affini, con l'intervento della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Federazione italiana Lavoratori Commercio ed Aggregati, l'Unione italiana Dipendenti Aziende Commerciali ed Affini: al quale ha aderito, in data 10 maggio 1960, la Federazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori del Commercio;

Visto l'accordo 5 aprile 1956, e relativa tabella, per l'applicazione del meccanismo della scala mobile alla, indennita' di contingenza per il personale dipendente dalle Cooperative di consumo e Consorzi da queste costituiti, allegato al predetto accordo nazionale 8 maggio 1958;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 94 del 13 luglio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati il contratto collettivo nazionale di lavoro 2 marzo 1955, relativo al personale dipendente da Cooperative di consumo e da Consorzi da queste costituiti, l'accordo 22 luglio 1957 per l'attuazione del congegno di scala mobile in favore del personale medesimo, l'accordo nazionale 8 maggio 1958, concernente la modifica del citato contratto collettivo nazionale di lavoro 2 marzo 1955 ed il conglobamento delle voci della retribuzione dei lavoratori interessati, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, nonche' alle clausole, dall'accordo 8 maggio 1958 richiamate ed allo stesso allegate, dell'accordo 5 aprile 1956 indicato nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle Cooperative di consumo e dai Consorzi da queste costituiti.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 giugno 1962

Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 132. - VILLA

Allegato

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 2 MARZO 1955 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA COOPERATIVE DI CONSUMO E DA CONSORZI DA QUESTE COSTITUITI. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO 22 LUGLIO 1957 PER L'ATTUAZIONE DEL CONGEGNO DI SCALA MOBILE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLE COOPERATIVE DI CONSUMO E CONSORZI DA QUESTE COSTITUITE. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO NAZIONALE 8 MAGGIO 1958 MODIFICATIVO DEL C.C.N.L. 2 MARZO 1955 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA COOPERATIVE DI CONSUMO E DA CONSORZI DA QUESTE COSTITUITI E DI CONGLOBAMENTO DELLE VOCI DELLA RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI INTERESSATI. Parte di provvedimento in formato grafico