DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 691
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 25 maggio 1954, per i lavoratori dipendenti dagli agenti di assicurazione in gestione libera;
Visto l'accordo collettivo 1 luglio 1951, integrativo del predetto contratto collettivo nazionale 25 maggio 1954;
Visto l'accordo collettivo 16 dicembre 1954, relativo all'applicazione del predetto contratto collettivo nazionale 25 maggio 1954;
Visto, per la provincia di Cremona, l'accordo collettivo integrativo 26 giugno 1955, stipulato tra l'Associazione Provinciale Agenti di Assicurazione e il Sindacato italiano Lavoratori Imprese Private di Assicurazione;
Visti, per la provincia di Padova:
- l'accordo collettivo integrativo 28 maggio 1955, e relativa tabella stipulato tra l'Associazione Provinciale Agenti di Assicurazione, e il Sindacato Provinciale Lavoratori Agenzie delle Imprese Private di Assicurazione;
- l'accordo collettivo aggiuntivo 30 maggio 1955, stipulato tra le medesime parti di cui ai predetto accordo 28 maggio 1955;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 19 della provincia di Cremona, in data 30 giugno 1961, n. 5 della provincia di Padova in data 24 giugno 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati: - per la provincia di Cremona, l'accordo collettivo integrativo 26 giugno 1955, relativo ai lavoratori dipendenti dalle agenzie di assicurazione in gestione libera; - per la provincia di Padova, l'accordo collettivo integrativo 28 maggio 1955, relativo ai lavoratori dipendenti dalle agenzie di assicurazione in appalto, l'accordo collettivo 30 maggio 1955 aggiuntivo del predetto accordo 28 maggio 1955; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle agenzie di assicurazione in gestione libera delle province di Cremona e Padova.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 120. - VILLA
Accordi
ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 26 GIUGNO 1955 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AGENZIE DI ASSICURAZIONE IN GESTIONE LIBERA DELLA PROVINCIA DI CREMONA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 28 MAGGIO 1955 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AGENZIE DI ASSICURAZIONI IN APPALTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO AGGIUNTIVO 30 MAGGIO 1955 FRA I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AGENZIE DI ASSICURAZIONI IN APPALTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA. Parte di provvedimento in formato grafico
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