DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 693
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo interconfederale 12 giugno 1951, sul conglobamento ed il riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali;
Visti, per la provincia di Torino:
- il contratto collettivo di lavoro 15 gennaio 1950, per le maestranze dipendenti dai berrettifici, stipulato tra il Settore Industriale dei Berrettifici dell'Unione Industriale e il Sindacato Abbigliamento, il Libero Sindacato Abbigliamento: al quale ha aderito, in data 5 gennaio 1959, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;
- l'accordo collettivo 13 marzo 1956, e relative tabelle, concernente il riproporzionamento delle aliquote contrattuali per i lavoratori dei berrettifici, stipulato tra l'Associazione Provinciale Industriali dell'Abbigliamento e l'Unione Sindacale Provinciale Lavoratori, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.; al quale ha aderito, in data 5 gennaio 1959, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 15 e n. 12 della provincia di Torino, in data 15 maggio 1960, del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Torino, il contratto collettivo di lavoro 15 gennaio 1950, relativo alle maestranze dipendenti dai berrettifici, e l'accordo collettivo 13 marzo 1956, relativo al riproporzionamento delle aliquote contrattuali per i lavoratori dei berrettifici, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale sul conglobamento ed il riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese di berrettifici della provincia di Torino.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 38. - VILLA
Allegato
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 15 GENNAIO 1950 PER LE MAESTRANZE DIPENDENTI DAI BERRETTIFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 13 MARZO 1956 RELATIVO AL RIPROPORZIONAMENTO DELLE ALIQUOTE CONTRATTUALI PER I LAVORATORI DEI BERRETTIFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. Parte di provvedimento in formato grafico
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