LEGGE 13 luglio 1862, n. 695
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 9 giugno 1960, e relativi allegati, per il personale direttivo e insegnante delle scuole, aventi ordinamento analogo a quello delle scuole statali, gestite da enti ecclesiastici, stipulato tra l'Associazione Gestori Istituti Dipendenti dalla Autorita' Ecclesiastica e il Sindacato italiano Scuola non Statale, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numero 150 in data 4 maggio 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale 9 giugno 1960, relativo al personale direttivo e insegnante delle scuole, aventi ordinamento analogo a quello delle scuole statali, gestite da enti ecclesiastici, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutto il personale direttivo e insegnante dipendente dalle scuole, legalmente riconosciute e delle scuole autorizzate, aventi ordinamento analogo a quello delle scuole statali, gestite da enti ecclesiastici.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 34. - VILLA
Contratto
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 9 GIUGNO 1960 PER IL PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNANTE DELLE SCUOLE AVENTI ORDINAMENTO ANALOGO A QUELLO DELLE SCUOLE STATALI GESTITE DA ENTI ECCLESIASTICI. Parte di provvedimento in formato grafico
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