LEGGE 13 luglio 1862, n. 696
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 15 dicembre 1959, e relative tabelle, per gli operai e impiegati dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della produzione degli spiriti, degli alcoli in genere e delle acqueviti, nonche' delle produzioni affini e derivate, per tutti i lavori e servizi inerenti al ciclo di lavorazione dei prodotti e sottoprodotti relativi, stipulato tra l'Associazione Nazionale Industriali Distillatori di Alcoli e di Acqueviti, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Industrie Alimentari, la Organizzazione Sindacale Lavoratori Chimici ed Affini - FEDERCHIMICI -, la Unione italiana Lavoratori Industrie Alimentari e, in pari data, tra la Associazione Nazionale Industriali Distillatori di Alcoli e di Acqueviti, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori Alimentazione, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 206 del 9 ottobre 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 15 dicembre 1959, relativo agli operai e impiegati dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della produzione degli spiriti, degli alcoli in genere e delle acqueviti, nonche' delle produzioni affini e derivate, per tutti i lavori e servizi inerenti al ciclo di lavorazione dei prodotti e sottoprodotti relativi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai ed impiegati dipendenti dalle imprese addette alla produzione degli spiriti, degli alcoli in genere e delle acqueviti, nonche' alle produzioni affini e derivate, per tutti i lavori e servizi inerenti al ciclo di lavorazione dei prodotti e sottoprodotti relativi.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte del conti, addi' 9 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 1419, foglio n. 35. - VILLA
Contratto
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 15 DICEMBRE 1959 PER GLI OPERAI E IMPIEGATI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLA PRODUZIONE DEGLI SPIRITI, DEGLI ALCOLI IN GENERE E DELLE ACQUEVITI, NONCHE' DELLE PRODUZIONI AFFINI E DERIVATE, PER TUTTI I LAVORI E SERVIZI INERENTI AL CICLO DI LAVORAZIONE DEI PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI RELATIVI. Parte di provvedimento in formato grafico
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