DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 706

Type DPR
Publication 1962-01-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;

Vista la legge 11 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo interconfederale 20 aprile 1956 sulla computabilita' della indennita' di mensa nella retribuzione, valevole ai fini degli istituti contrattuali;

Visto, per la provincia di Torino, l'accordo collettivo 2 gennaio 1956; sull'indennita' di mensa, per i dipendenti dalle aziende di spedizioni, autotrasporti, corrieri ed ippotrasporti, stipulato tra l'Associazione Piemontese fra gli Spedizionieri, Autotrasportatori, Corrieri, Ippotrasportatori e la Federazione italiana Trasporti e Ausiliari del Traffico - C.I.S.L. -; ed, in pari data, tra la medesima Associazione dei datori di lavoro e il Sindacato Autonomo Autoferrotramvieri Autotrasportatori Internavigatori - U.I.L. - e tra la stessa Associazione dei datori di lavoro e il sindacato Provinciale Autoferrotranvieri - C.G.I.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 10 della provincia di Torino, in data 10 maggio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Torino, l'accordo collettivo 2 gennaio 1956 sull'indennita' di mensa, relativo ai dipendenti dalle aziende di spedizioni, autotrasporti, corrieri ed ippotrasporti, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese di spedizioni, autotrasporti, corrieri ed ippotrasporti della provincia di Torino.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 giugno 1962

Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 9. - VILLA

Accordo

ACCORDO COLLETTIVO 2 GENNAIO 1956 SULL'INDENNITA' DI MENSA PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI SPEDIZIONI, AUTOTRASPORTI, CORRIERI ED IPPOTRASPORTI DELLA PROVINCIA DI TORINO. Parte di provvedimento in formato grafico

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