LEGGE 13 luglio 1862, n. 710
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo 15 giugno 1959, per gli equipaggi dei motopescherecci di base a Ortona, stipulato tra l'Associazione Armatori Motopescherecci e la Federazione italiana Lavoratori del Mare - C.G.I.L. -, la Federazione Gente del Mare - C.I.S.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Chieti, in data 1 luglio 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita', per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo 15 giugno 1959, relativo agli equipaggi dei motopescherecci di base a Ortona, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli equipaggi di motopescherecci di base a Ortona.
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 19. - VILLA
Contratto Collettivo
CONTRATTO COLLETTIVO 15 GIUGNO 1959 PER GLI EQUIPAGGI DEI MOTOPESCHERECCI DI BASE A ORTONA. Parte di provvedimento in formato grafico
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