DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 712

Type DPR
Publication 1962-01-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 29 gennaio 1959 per i dipendenti da aziende vinicole pure ed acetiere;

Visto, per la provincia di Reggio Emilia, l'accordo collettivo 13 ottobre 1959, per gli operai stagionali e fissi delle aziende vinicole addetti, durante la campagna vinicola, alle operazioni di trasporto, pigiatura, travasatura e cottura del mosto, stipulato tra l'Associazione Industriali e la Camera del Lavoro, Federazione Provinciale Lavoratori Alimentazione, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale - U.I.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 28 della provincia di Reggio Emilia, in data 16 maggio 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Reggio Emilia, l'accordo collettivo 13 ottobre 1959, relativo agli operai stagionali e fissi delle aziende vinicole addetti, durante la campagna vinicola, alle operazioni di trasporto, pigiatura, travasatura e cottura del mosto, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai stagionali e fissi dipendenti dalle imprese vinicole della provincia di Reggio Emilia, addetti, durante la campagna vinicola, alle operazioni di trasporto, pigiatura, travasatura e cottura del mosto.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 giugno 1962

Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 11. - VILLA

Accordo

ACCORDO COLLETTIVO 13 OTTOBRE 1959 PER GLI OPERAI STAGIONALI E FISSI DELLE AZIENDE VINICOLE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA ADDETTI, DURANTE LA CAMPAGNA VINICOLA, ALLE OPERAZIONI DI TRASPORTO, PIGIATURA, TRAVASATURA E COTTURA DEL MOSTO. Parte di provvedimento in formato grafico

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