LEGGE 27 luglio 1862, n. 714

Type Legge
Publication 1862-07-27
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visti, per la provincia di Venezia:

l'accordo collettivo 30 luglio 1953, per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane del vetro e della, ceramica;

l'accordo collettivo 30 luglio 1953, sul trattamento salariale dei lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane del vetro e della ceramica l'accordo collettivo 15 gennaio 1951, sul trattamento salariale degli apprendisti dipendenti dalle aziende artigiane del vetro e della ceramica, tutti stipulati tra l'Unione Provinciale degli Artigiani e la Federazione provinciale Vetrai Ceramisti ed Affini, la Unione Sindacale Provinciale, l'Unione italiana del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 32 della provincia di Venezia, in data 21 luglio 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Venezia, l'accordo collettivo 30 luglio 1953, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane del vetro e della ceramica, l'accordo collettivo 30 luglio 1953 relativo al trattamento salariale dei lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane del vetro e della ceramica, l'accordo collettivo 15 gennaio 1954, relativo al trattamento salariale degli apprendisti dipendenti dalle aziende artigiane del vetro e della ceramica, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane del vetro e della ceramica della provincia di Venezia.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 giugno 1962

Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 2. - VILLA

Allegato

ACCORDO COLLETTIVO 30 LUGLIO 1953 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DEL VETRO E DELLA CERAMICA DELLA PROVINCIA DI VENEZIA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 30 LUGLIO 1953 SUL TRATTAMENTO SALARIALE DEI LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DEL VETRO E DELLA CERAMICA DELLA PROVINCIA DI VENEZIA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 15 GENNAIO 1954 SUL TRATTAMENTO SALARIALE DEGLI APPRENDISTI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DEL VETRO E DELLA CERAMICA DELLA PROVINCIA DI VENEZIA. Parte di provvedimento in formato grafico

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.