LEGGE 27 luglio 1862, n. 718

Type Legge
Publication 1862-07-27
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo collettivo nazionale 29 aprile 1957, per l'applicazione della scala mobile al settore del commercio;

Visto il contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958, per il personale dipendente da aziende commerciali;

Visto il contratto collettivo nazionale 21 aprile 1954, per il personale stagionale, avventizio e giornaliero dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari;

Visti, per la provincia di Bolzano:

il contratto collettivo integrativo 13 luglio 1955, per i lavoratori dipendenti dalle aziende e dai consorzi esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione di prodotti ortofrutticoli, stipulato tra l'Unione Frutta, l'Associazione Consorzi Frutticoltori e la Federazione Provinciale Sindacati Addetti al Commercio ed Affini - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L. - l'Unione italiana Dipendenti Commerciali ed Affini - U.I.L. -;

il contratto collettivo integrativo 25 marzo 1960, e relative tabelle, per i lavoratori dipendenti da aziende commerciali e consorzi ortofrutticoli, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto 12 luglio 1955;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 e 17 dalla provincia di Bolzano, in data 15 giugno 1960 e 15 maggio 1961, dei contratti sopra indicati, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Bolzano: il contratto collettivo integrativo 12 luglio 1955 relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende e da consorzi esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione di prodotti ortofrutticoli; il contratto collettivo integrativo 25 marzo 1960 relativo ai lavoratori dipendenti da aziende commerciali e consorzi ortofrutticoli; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con essi compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese e dai consorzi esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli della provincia di Bolzano.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1962

Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 30. - VILLA

Contratti

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 12 LUGLIO 1955 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE E' DAI CONSORZI ESERCENTI IL COMMERCIO ALL'INGROSSO E DI ESPORTAZIONE DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO. Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 25 MARZO 1960 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI E CONSORZI ORTOFRUTTICOLI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO. Parte di provvedimento in formato grafico

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