LEGGE 19 luglio 1862, n. 722
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 195, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la provincia di Venezia, il contratto collettivo di lavoro 31 marzo 1952, e relativi allegati, per gli operai dipendenti dalle aziende addette alla produzione di scope a mano e a macchina e preparatrici delle relative materie prime, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Camera Confederale del Lavoro;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 34 della provincia di Venezia, in data 22 luglio 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Venezia, il contratto collettivo 31 marzo 1952, relativo agli operai dipendenti dalle aziende addette alla produzione di scope a mano e a macchina e preparatrici delle relative materie prime, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese addette alla produzione di scope a mano e a macchina e preparatrici delle relative materie prime della provincia di Venezia.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 71. - VILLA
Contratto
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 31 MARZO 1952 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE PRODUTTRICI DI SCOPE A MANO E A MACCHINA E PREPARATRICI DELLE RELATIVE MATERIE PRIME DELLA PROVINCIA DI VENEZIA. Parte di provvedimento in formato grafico
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