LEGGE 27 luglio 1862, n. 723
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista, la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo nazionale di scala, mobile 24 settembre 1952, per i salari agricoli;
Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi;
Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960, per i salariati fissi dell'agricoltura;
Visti, per la provincia di Cagliari:
- l'accordo collettivo 29 dicembre 1950, per le donne e i ragazzi addetti alla raccolta delle olive, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori e la Liberbraccianti - C.I.S.L. -, la Federbraccianti - C.G.I.L. -, l'Unionterra Provinciale - U.I.L. -;
- il contratto collettivo 12 ottobre 1955, per i lavoratori addetti al taglio ed alla raccolta del riso, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori e la Federbraccianti Provinciale, l'Unione Provinciale Sindacale - C.I.S.L. -, l'U.I.L.- Provinciale;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Cagliari, in data 30 dicembre 1960, del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accettato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Cagliari: - l'accordo collettivo 29 dicembre 1950, relativo alle donne ed ai ragazzi addetti alla raccolta delle olive; - il contratto collettivo 12 ottobre 1955, relativo ai lavoratori addetti al taglio ed alla raccolta del riso; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo e del contratto anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina, nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori agricoli, considerati nell'accordo e nel contratto di cui al primo comma, addetti alla raccolta delle olive ed al taglio ed alla raccolta del riso della provincia di Cagliari.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 64. - VILLA
Allegato
ACCORDO COLLETTIVO 29 DICEMBRE 1950 PER LE DONNE E I RAGAZZI ADDETTI ALLA RACCOLTA DELLE OLIVE DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI. Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO 12 OTTOBRE 1955 PER I LAVORATORI ADDETTI AL TAGLIO ED ALLA RACCOLTA DEL RISO NELLA PROVINCIA DI CAGLIARI. Parte di provvedimento in formato grafico
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