DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 727
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista, la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 25 maggio 1954, per i dipendenti dagli agenti di assicurazione in gestione libera rappresentate dall'A.N.A.;
Visto l'accordo collettivo 1 luglio 1954, integrativo del contratto collettivo nazionale 25 maggio 1954, per i dipendenti dalle agenzie di assicurazione in gestione libera rappresentate dall'A.N.A.;
Visto l'accordo collettivo nazionale 16 dicembre 1954, per l'applicazione del contratto collettivo nazionale 25 maggio 1954, per i dipendenti dalle agenzie di assicurazione in gestione libera rappresentate dall'A.N.A.;
Visti, per la provincia di Alessandria:
l'accordo collettivo integrativo 28 febbraio 1956, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale Agenti di Assicurazione e il Sindacato italiano Lavoratori Imprese Private di Assicurazione la Camera Confederale del Lavoro;
l'accordo collettivo integrativo 11 marzo 1956, stipulato tra l'Associazione Provinciale Agenti di Assicurazione e la Camera Confederale del Lavoro;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Alessandria, in data 27 settembre 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Alessandria, gli accordi collettivi integrativi 28 febbraio 1956 e 11 marzo 1956, relativi al personale dipendente dalle agenzie di assicurazione in gestione libera, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normative cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle agenzie di assicurazione in gestione libera della, provincia di Alessandria.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 58. - VILLA
Allegato
ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 28 FEBBRAIO 1956 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AGENZIE DI ASSICURAZIONI IN GESTIONE LIBERA DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 11 MARZO 1956 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AGENZIE DI ASSICURAZIONI IN GESTIONE LIBERA DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA. Parte di provvedimento in formato grafico
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