DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 728

Type DPR
Publication 1962-01-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 1 gennaio 1955, per il personale laureato e diplomato delle farmacie;

Visto, per la provincia di Cremona, il contratto collettivo 19 aprile 1957, e relative tabelle, stipulato tra L'Associazione Proprietari Farmacisti e il Sindacato Provinciale Addetti Servizi Commerciali;

Visto, per la provincia di Massa-Carrara, l'accordo collettivo 20 febbraio 1958, e relativa tabella, stipulato tra l'Ordine Farmacisti, l'Associazione Provinciale Proprietari Farmacie e il Sindacato Provinciale Farmacisti Laureati non Proprietari e Personale Ausiliario - C.I.S.L.-;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 7 della provincia di Cremona, in data 27 aprile 1960, n. 7 della provincia di Massa-Carrara, in data 22 novembre 1960, del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati, relativamente ai lavoratori laureati e non laureati dipendenti dalle farmacie: per la provincia di Cremona, il contratto collettivi 19 aprile 1957; per la provincia di Massa-Carrara, l'accordo collettivo 20 febbraio 1958; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili, per quanto riguarda, i lavoratori laureati, con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori laureati e non laureati dipendenti delle farmacie delle province di Cremona e Massa-Carrara.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1962

Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 62. - VILLA

Allegato

CONTRATTO COLLETTIVO 19 APRILE 1957 PER IL PERSONALE LAUREATO E NON LAUREATO DIPENDENTE DALLE FARMACIE DELLA PROVINCIA DI CREMONA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 20 FEBBRAIO 1958 PER IL PERSONALE LAUREATO E NON LAUREATO DIPENDENTE DALLE FARMACIE DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA Parte di provvedimento in formato grafico

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