LEGGE 27 luglio 1862, n. 729
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 2 ottobre 1959, per i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione del cappello, feltro e cappello di pelo, feltro e cappello di lana, pelo per cappello;
Visti, per la zona di Biella:
- l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959, per gli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'industria del cappello e del pelo per cappello, stipulato tra la Unione Industriale Biellese e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L., - la Camera Sindacale Biellese - U.I.L., - l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L.;
- l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959, e relative tabelle, per gli impiegati addetti all'industria del cappello, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo collettivo di pari data;
- la convenzione collettiva 24 novembre 1951, sull'incasellamento degli operai addetti alle industrie del cappello, stipulata tra l'Unione Industriale Biellese e il Sindacato Provinciale Cappellai, i Liberi Sindacati Cappellai;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 24 della provincia di Vercelli, in data 23 settembre 1961, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per la zona di Biella, l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959, relativo agli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'industria del cappello e del pelo per cappello, l'accordo collettivo 2 ottobre 1959, relativo agli impiegati addetti all'industria del cappello, la convenzione collettiva 24 novembre 1951, relativa all'incasellamento degli operai sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli atti anzidetti, annessi al presente decreto purche' compatibili con quelle concernenti la discipline nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione del cappello e del pelo per cappello nella zona di Biella
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 66. - VILLA
Accordo
ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 2 OTTOBRE 1959 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE ESERCENTI L'INDUSTRIA DEL CAPPELLO E DEL PELO PER CAPPELLO DELLA ZONA DI BIELLA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 2 OTTOBRE 1959 PER GLI IMPIEGATI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEL CAPPELLO DELLA ZONA DI BIELLA. Parte di provvedimento in formato grafico CONVENZIONE COLLETTIVA 24 NOVEMBRE 1951 SULL'INCASELLAMENTO DEGLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE DEL CAPPELLO DELLA ZONA DI BIELLA. Parte di provvedimento in formato grafico
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.