DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 732
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo 25 novembre 1958, e relative appendici, per il personale dipendente dalla Direzione per l'Italia della Compagnia Internazionale delle Carrozze con Letti e dei Grandi Treni Espressi Europei, stipulato tra la predetta Compagnia, con l'assistenza della Federazione italiana Pubblici Esercizi, della Confederazione Generale italiana del Commercio, della Unione Industriali del Lazio, e il Sindacato italiano Dipendenti Carrozze Letti e Ristorante, con l'assistenza della Confederazione italiana dei Sindacati Lavoratori, e in data 12 dicembre 1958, tra la stessa Compagnia, con l'assistenza della Federazione italiana dei Pubblici Esercizi, della Confederazione Generale italiana del Commercio, dell'Unione Industriali del Lazio, e il Sindacato Unitario Dipendenti Compagnia Carrozze Letti, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana, del Lavoro, della Federazione italiana Autoferrotramvieri, cui ha aderito, in data 13 luglio 1960, l'Unione italiana Lavoratori Trasporti Ausiliari Traffico;
Visto il contratto collettivo 24 dicembre 1957, per il personale dipendente dalla Direzione per l'Italia della Compagnia Internazionale delle Carrozze con Letti addetto ai servizi di ristoro nei treni ed ai laboratori di pasticceria e di cucina a terra, stipulato tra la predetta Compagnia, con l'assistenza della Confederazione italiana del Commercio, della Federazione italiana Pubblici Esercizi, e il Sindacato italiano Dipendenti Carrozze Letti e Ristorante, con l'assistenza della Confederazione italiana dei Sindacati Lavoratori, il Sindacato Unitario Dipendenti Carrozze Letti, con l'assistenza della Federazione italiana Autoferrotramvieri, il Sindacato Dipendenti Carrozze Letti, con l'assistenza della Federazione Nazionale Autonoma Autoferrotramvieri;
Visto l'accordo collettivo 23 marzo 1959, per i dispensieri dipendenti dalla Direzione per l'Italia della Compagnia Internazionale delle Carrozze con Letti, adibiti al servizio di ristorazione nelle Elettromotrici, stipulato tra la predetta Compagnia e il Sindacato italiano Dipendenti Carrozze Letti e Ristorante e il Sindacato Unitario Dipendenti Compagnia Carrozze Letti;
Visto l'accordo collettivo 8 agosto 1959, per i conduttori ed i camerieri ricevitori dipendenti dalla Direzione per l'Italia della Compagnia Internazionale delle Carrozze con Letti;
Visto l'accordo collettivo 8 agosto 1959, per il personale viaggiante dipendente dalla Direzione per l'Italia della Compagnia, Internazionale delle Carrozze con Letti;
Visto l'accordo collettivo 18 febbraio 1960, per il personale dipendente dalla Direzione per l'Italia della Compagnia Internazionale delle Carrozze con Letti, addetto al servizio di ristoro nei treni;
Visto l'accordo collettivo 13 aprile 1960, recante modifiche al contratto collettivo 24 dicembre 1957 per il personale dipendente dalla Direzione per l'Italia della Compagnia Internazionale delle Carrozze con Letti, addetto al servizio di ristoro nei treni;
Visto l'accordo collettivo 14 aprile 1960, aggiuntivo al contratto collettivo 25 novembre 1958 per il personale dipendente dalla Direzione per l'Italia della Compagnia Internazionale delle Carrozze con Letti;
tutti stipulati tra la predetta, Compagnia e il Sindacato italiano Dipendenti Carrozze Letti e Ristorante, con l'assistenza della Federazione italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali ed Affini, il Sindacato Unitario Dipendenti Compagnia Carrozze Letti, con l'assistenza della Federazione Nazionale Autoferrotramvieri;
Visto l'accordo collettivo 29 luglio 1960, per i lavoratori dipendenti dalla Direzione per l'Italia della Compagnia Internazionale delle Carrozze con Letti e dei Grandi Treni Espressi Europei, stipulato tra la predetta Compagnia e il Sindacato italiano Dipendenti Carrozze Letti e Ristorante, con l'assistenza della Federazione italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali ed Affini, il Sindacato Unitario Nazionale Personale Compagnia Carrozze Letti e Ristorante, con l'assistenza della Federazione italiana Autoferrotramvieri ed Internavigatori, l'Unione italiana Lavoratori Trasporti Ausiliari Traffico;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 208 in data 19 ottobre 1961, dei contratti e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati: il contratto collettivo 25 novembre 1955, relativo al personale dipendente dalla Direzione per l'Italia della Compagnia Internazionale delle Carrozze con Letti e dei Grandi Treni Espressi Europei; il contratto collettivo 24 dicembre 1957, relativo al personale dipendente dalla Direzione per l'Italia della Compagnia Internazionale delle Carrozze con Letti, addetto ai servizi di ristoro nei treni ed ai laboratori di pasticceria e di cucina a terra; l'accordo collettivo 23 marzo 1959, relative ai dispensieri dipendenti dalla Direzione per l'Italia della Compagnia Internazionale delle Carrozze con Letti, adibiti al servizio di ristorazione nelle Elettromotrici; l'accordo collettivo 8 agosto 1959, relativo ai conduttori ed ai camerieri ricevitori dipendenti dalla Direzione per l'Italia della Compagnia Internazionale delle Carrozze con Letti; l'accordo collettivo 8 agosto 1959, relativo al personale viaggiante dipendente dalla Direzione per l'Italia della Compagnia Internazionale delle Carrozze con Letti; l'accordo collettivo 18 febbraio 1960, relativo al personale dipendente dalla Direzione per l'Italia della Compagnia Internazionale delle Carrozze con Letti, addetto al servizio di ristoro nei treni; l'accordo collettivo 13 aprile 1960, recante modifiche al contratto collettivo 24 dicembre 1957 per il personale dipendente dalla Direzione per l'Italia della Compagnia Internazionale delle Carrozze con Letti, addetto al servizio di ristoro nei treni; l'accordo collettivo 14 aprile 1960, aggiuntivo al contratto collettivo 25 novembre 1958 per il personale dipendente dalla Direzione per l'Italia della Compagnia Internazionale delle Carrozze con Letti; l'accordo collettivo 29 luglio 1960, relativo ai lavoratori dipendenti dalla Direzione per l'Italia della Compagnia Internazionale delle Carrozze con Letti e dei Grandi Treni Espressi Europei; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalla Direzione per l'Italia della Compagnia Internazionale delle Carrozze con Letti e dei Grandi Treni Espressi Europei.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 23. - VILLA
Allegato
CONTRATTO COLLETTIVO 25 NOVEMBRE 1958 E 12 DICEMBRE 1958 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLA DIREZIONE PER L'ITALIA DELLA "COMPAGNIA INTERNAZIONALE DELLE CARROZZE CON LETTI E DEI GRANDI TRENI ESPRESSI EUROPEI". Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO 24 DICEMBRE 1957 PER IL PERSONALI DIPENDENTE DALLA DIREZIONE PER L'ITALIA DELLA "COMPAGNIA INTERNAZIONALE DELLE CARROZZE CON LETTI" ADDETTO AI SERVIZI DI RISTORO NEI TRENI ED AI LABORATORI DI PASTICCERIA E DI CUCINA A TERRA. Parte di provvedimento in formato grafico
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