LEGGE 3 agosto 1862, n. 741

Type Legge
Publication 1862-08-03
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo collettivo nazionale 22 luglio 1947 per le mense aziendali;

Visto, per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo 8 ottobre 1947, per l'indennita' sostitutiva di mensa per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti la industria delle confezioni in serie, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro - Sindacato Abbigliamento al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;

Visto, per la provincia di Modena, l'accordo collettivo 20 settembre 1952, per l'indennita' sostitutiva di mensa per gli operai addetti all'industria dell'abbigliamento, stipulato tra l'Associazione Industriali - Industriali dell'Abbigliamento e delle Maglierie - e la Camera Confederale del Lavoro - Federazione Abbigliamento -, l'Unione Sindacale Provinciale - Federazione Unitaria Lavoratori Abbigliamento -;

Visto, per la provincia di Torino, l'accordo collettivo 15 gennaio 1949, per l'indennita' di mensa per il personale addetto all'industria dell'abbigliamento, stipulato tra l'Unione Industriale - Associazione Provinciale Industriale dell'Abbigliamento - e la Camera del Lavoro, Sindacato Provinciale Lavoratori dell'Abbigliamento, l'Unione Liberi Sindacati Lavoratori;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Bologna in data 21 luglio 1960, n. 13 della provincia di Modena, in data 2 febbraio 1960, n. 12 della provincia di Torino, in data 15 maggio 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo 8 ottobre 1947, relativo alla indennita' sostitutiva di mensa per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti l'industria delle confezioni in serie; - per la provincia di Modena, l'accordo collettivo 20 settembre 1952, relativo alla indennita' sostitutiva di mensa per gli operai addetti all'industria dell'abbigliamento; per la provincia di Torino, l'accordo collettivo 15 gennaio 1949, relativo alla indennita' di mensa per il personale addetto all'industria dell'abbigliamento; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi ai presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese delle confezioni in serie della provincia di Bologna e dalle imprese dell'abbigliamento delle province di Modena e Torino.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 giugno 1962

Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 22. - VILLA

Allegato

ACCORDO COLLETTIVO 8 OTTOBRE 1947 PER LA INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLE CONFEZIONI IN SERIE NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 20 SETTEMBRE 1952 PER L'INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA PER GLI OPERAI ADDETTI ALLA INDUSTRIA DELL'ABBIGLIAMENTO DELLA PROVINCIA DI MODENA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 15 GENNAIO 1949 RELATIVO ALL'INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA, PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INDUSTRIA DELLO ABBIGLIAMENTO DELLA PROVINCIA DI TORINO. Parte di provvedimento in formato grafico

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