LEGGE 10 agosto 1862, n. 743
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la provincia di Roma, l'accordo collettivo 27 maggio 1960, per i lavoratori addetti ai greggi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti, la Federazione Provinciale Pastori e la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli - C.I.S.L.: e, in pari data, tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti, la Federazione Provinciale Pastori e l' Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 15 della provincia di Roma, in data 25 luglio 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Roma, l'accordo collettivo 27 maggio 1960, relativo ai lavoratori addetti ai greggi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti ai greggi della, provincia di Roma.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 51. - VILLA
Accordo
ACCORDO COLLETTIVO 27 MAGGIO 1960 PER I LAVORATORI ADDETTI AI GREGGI DELLA PROVINCIA DI ROMA. Parte di provvedimento in formato grafico
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