LEGGE 10 agosto 1862, n. 751
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 30 giugno 1960, e relative tabelle, per il personale direttivo ed insegnante delle scuole private, corsi di preparazione agli esami, corsi liberi di istruzione tecnica e professionale, corsi di lingue estere e di varia cultura, gestiti dagli istituti non statali di educazione e di istruzione, stipulato tra la associazione Nazionale Istituti non Statali di Educazione e di Istruzione, con l'assistenza della Federazione italiana Sindacati Artisti e Professionisti, la Federazione italiana Istituti non Statali di Educazione ed Istruzione e il Sindacato Nazionale Insegnanti Privati, con l'assistenza della Federazione italiana Sindacati Artisti e Professionisti, il Sindacato Nazionale degli Insegnanti Scuole non Statali, con la assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numero 188 in data 29 luglio 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale 30 giugno 1960, relativo al personale direttivo e insegnante delle scuole private, corsi di preparazione agli esami, corsi liberi di istruzione tecnica e professionale, corsi di lingue estere di varia cultura, gestiti dagli istituti non statali di educazione e di istruzione, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutto il personale direttivo e insegnante delle scuole private, corsi di preparazione agli esami, corsi liberi di istruzione tecnica e professionale, corsi di lingue estere e di varia cultura e in genere di istituzioni scolastiche che non abbiano ordinamenti conformi a quelli delle scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute, gestiti dagli istituti non statali di educazione e di istruzione.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 152, foglio n. 16. - VILLA
Allegato
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 30 GIUGNO 1960 PER IL PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNANTE DELLE SCUOLE PRIVATE, CORSI DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI, CORSI LIBERI DI ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE, CORSI DI LINGUE STRANIERE E DI VARIA CULTURA, GESTITI DAGLI ISTITUTI NON STATALI DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE. Parte di provvedimento in formato grafico
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.